Articolo 5 Lo sfruttamento dei diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalle attivita' di cooperazione previste nell'ambito del presente Accordo, dovranno essere regolati attraverso intese attuative tra le Parti Contraenti, che assicurano una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, secondo la legislazione nazionale delle due Parti e le convenzioni internazionali in materia.