(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
    Lo sfruttamento dei diritti di proprieta' intellettuale derivanti
dalle attivita' di cooperazione  previste  nell'ambito  del  presente
Accordo, dovranno essere regolati attraverso intese attuative tra  le
Parti Contraenti, che assicurano una protezione adeguata ed  efficace
dei diritti di  proprieta'  intellettuale,  secondo  la  legislazione
nazionale delle due Parti e le convenzioni internazionali in materia.