(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                     Prescrizioni fitosanitarie 
             in funzione della categoria di appartenenza 
 
a) Produttore-vivaista e «piccolo produttore». 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso  i
punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro  60  giorni
dal verificarsi  della  stessa,  con  la  sola  esclusione  dei  dati
riguardanti le superfici utilizzate; 
      4) comunicare il  piano  di  produzione  aziendale  secondo  le
indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente; 
      5) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
ai fondi, ai luoghi di  produzione,  ai  locali  di  confezionamento,
trattamento, deposito e vendita dei vegetali; 
      7)  non  attuare  pratiche  agronomiche  e   fitoiatriche   che
impediscano ai soggetti  incaricati  della  vigilanza  l'espletamento
delle attivita' di controllo nei tempi concordati; 
      8)  registrare  entro  48  ore  dall'impiego   di   agrofarmaci
utilizzati,  rispettare  i  tempi  di  rientro,  quando  previsti,  e
comunicare preventivamente ai  soggetti  incaricati  della  vigilanza
l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore; 
      9) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b)   una   planimetria   aggiornata   ove   siano   riportati
l'ubicazione dei  terreni  destinati  al  vivaio  e  delle  strutture
utilizzate per l'attivita'; 
        c) la copia di un  documento  valido  di  disponibilita'  dei
terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso); 
        d) i passaporti, i  documenti  di  commercializzazione  delle
piante  e  dei  relativi  materiali  di  propagazione  ricevuti,  che
dovranno essere conservati per almeno un anno; 
      10) acquistare il materiale  di  propagazione  da  coltivare  o
ricoltivare da ditte appositamente autorizzate; 
      11) rispettare le  normative  che  regolamentano  il  commercio
qualora vengano commercializzate  anche  piante  non  prodotte  nella
propria azienda. Si  considerano  prodotti  in  azienda  i  materiali
vegetali coltivati o ricoltivati; 
      12) applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione
sia su quelle poste in  vendita,  per  consentire  il  riconoscimento
della specie, della varieta' se esistente e  del  lotto  (l'etichetta
puo' essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau,
ecc.); 
      13) disporre di adeguate strutture  che  consentano  un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali prodotti; 
      14) mantenere distinte  le  produzioni  delle  varie  categorie
(fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto,  specie
e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed  evitare
qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 
      15) effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi,
ornamentali,  ortive)  in  ambienti  diversi  qualora  coltivate   in
strutture protette; 
      16) controllare periodicamente  lo  stato  fitosanitario  delle
colture, eventualmente seguendo le modalita' impartite  dal  Servizio
fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la
comparsa  oppure  la  sospetta  presenza  di  organismi   nocivi   da
quarantena o non conosciuti; 
      17) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni  o  infestazioni  in
atto; 
      18) rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di
coltivazione  rappresentanti  un  rischio  fitosanitario  nonche'  il
materiale inidoneo alla coltivazione; 
      19) impiegare contenitori nuovi o, se  usati,  previa  efficace
sterilizzazione; 
      20) praticare corrette operazioni colturali, agronomiche  e  di
difesa  fitosanitaria  nei  confronti  degli   organismi   nocivi   e
provvedere alla loro regolare registrazione; 
      21) eliminare le piante infestanti, sia all'interno  che  nelle
immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione; 
      22)  adempiere  alle  disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      23) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
b) Produttori-vivaisti iscritti al registro ufficiale dei  produttori
(RUP). 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso  i
punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro  60  giorni
dal verificarsi  della  stessa,  con  la  sola  esclusione  dei  dati
riguardanti le superfici utilizzate; 
      4) comunicare il  piano  di  produzione  aziendale  secondo  le
indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente; 
      5) comunicare annualmente, secondo le modalita'  stabilite  dal
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio,  l'esatta
ubicazione dei terreni adibiti a vivaio; 
      6) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      7) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
ai fondi, ai luoghi di  produzione,  ai  locali  di  confezionamento,
trattamento, deposito e vendita dei vegetali; 
      8)  non  attuare  pratiche  agronomiche  e   fitoiatriche   che
impediscano ai soggetti  incaricati  della  vigilanza  l'espletamento
delle attivita' di controllo nei tempi concordati; 
      9)  registrare  entro  48   ore   l'impiego   gli   agrofarmaci
utilizzati,  rispettare  i  tempi  di  rientro,  quando  previsti,  e
comunicare preventivamente ai  soggetti  incaricati  della  vigilanza
l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore; 
      10)  conservare  presso  l'Azienda  o  i  centri  aziendali  ed
esibire, a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b)   una   planimetria   aggiornata   ove   siano   riportati
l'ubicazione dei  terreni  destinati  al  vivaio  e  delle  strutture
utilizzate per l'attivita'; 
        c) la copia di un  documento  valido  di  disponibilita'  dei
terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso); 
        d) i passaporti ed i documenti di  commercializzazione  delle
piante  e  dei  relativi  materiali  di  propagazione  ricevuti,  che
dovranno essere conservati per almeno un anno; 
        e) il registro di carico e  scarico  dei  materiali  vegetali
soggetti alla normativa fitosanitaria; 
      11) acquistare il materiale  di  propagazione  da  coltivare  o
ricoltivare da ditte appositamente autorizzate; 
      12) emettere il passaporto delle  piante  ed  il  documento  di
commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in  ogni
loro parte; 
      13) utilizzare materiali e accompagnato  dal  passaporto  delle
piante «ZP» (zona protetta) quando previsto; 
      14) rispettare le  normative  che  regolamentano  il  commercio
qualora vengano commercializzate  anche  piante  non  prodotte  nella
propria azienda. Si  considerano  prodotti  in  azienda  i  materiali
vegetali coltivati o ricoltivati; 
      15) applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione
sia su quelle poste in  vendita,  per  consentire  il  riconoscimento
della specie, della varieta' se esistente e  del  lotto  (l'etichetta
puo' essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau,
ecc.); 
      16) disporre di adeguate strutture  che  consentano  un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali prodotti; 
      17) tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da
quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo  le  indicazioni
fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente; 
      18) mantenere distinte  le  produzioni  delle  varie  categorie
(fruttiferi, ornamentali,  ortive,  forestali),  identificandole  per
lotto,  specie  e  varieta',  in  modo  tale  da  ridurre  i   rischi
fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 
      19) effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi,
ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate
in strutture protette; 
      20) controllare periodicamente  lo  stato  fitosanitario  delle
colture, eventualmente seguendo le modalita' impartite  dal  Servizio
fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la
comparsa  oppure  la  sospetta  presenza  di  organismi   nocivi   da
quarantena o non conosciuti; 
      21) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni  o  infestazioni  in
atto; 
      22) rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di
coltivazione  rappresentanti  un  rischio  fitosanitario  nonche'  il
materiale inidoneo alla coltivazione; 
      23) impiegare contenitori nuovi o, se  usati,  previa  efficace
sterilizzazione; 
      24) praticare corrette operazioni colturali, agronomiche  e  di
difesa  fitosanitaria  nei  confronti  degli   organismi   nocivi   e
provvedere alla loro regolare registrazione; 
      25) eliminare le piante infestanti, sia all'interno  che  nelle
immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione; 
      26)  adempiere  alle  disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      27) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
c) Produttori che commercializzano all'ingrosso patate da consumo. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1)  rendere  visibile,  presso  gli  eventuali  punti  vendita,
l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli
imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate  alla
rinfusa e come tali trasportate; 
      4) non commercializzare o cedere a  qualunque  titolo  prodotti
vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 
      5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
nei campi di produzione e nei locali di  lavorazione,  trattamento  e
deposito delle patate; 
      6)  non  distribuire  il  terreno   residuo   derivante   dalla
lavorazione delle patate su superfici agricole diverse da  quelle  di
provenienza delle patate; 
      7)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      8) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      9) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b) la copia di un  documento  valido  di  disponibilita'  dei
terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso); 
        c) almeno per un anno il passaporto delle piante  del  tubero
seme; 
      10)  comunicare  immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      11)  adempiere  alle  disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      12) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
d) Produttori che commercializzano all'ingrosso frutti di agrumi. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere visibile, sia in azienda che presso eventuali  punti
vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 
      2)  riportare  sui  documenti  commerciali  e  sulle  eventuali
confezioni, l'indicazione del numero dell'autorizzazione ed il  luogo
di origine; 
      3)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro  60  giorni
dal verificarsi della stessa; 
      4) comunicare  entro  60  giorni  i  dati  catastali  di  nuovi
agrumeti non indicati nella richiesta di autorizzazione; 
      5) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
agli  agrumeti  di  produzione,   ai   locali   di   confezionamento,
trattamento e deposito degli agrumi; 
      7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b)   una   planimetria   aggiornata   ove   siano   riportati
l'ubicazione degli agrumeti; 
        c) la copia di un documento che attesti la disponibilita' dei
terreni; 
        d) il registro di carico e  scarico  dei  materiali  vegetali
soggetti alla normativa fitosanitaria; 
      8) emettere il passaporto delle piante,  ove  previsto,  avendo
cura di compilarlo in ogni sua parte; 
      9)  comunicare   immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      10)  adempiere  alle  disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      11) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
e) Produttori che commercializzano all'ingrosso legnami  iscritti  al
registro ufficiale dei produttori (RUP). 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      2) non commercializzare o cedere a qualunque titolo  legnami  o
prodotti derivati che presentino gravi infezioni  o  infestazioni  in
atto; 
      3)  individuare  presso  l'Azienda  un'area   sicura   per   la
distruzione di  eventuali  materiali  infestati  e  non  adatti  alla
commercializzazione; 
      4) consentire ai soggetti incaricati  l'accesso  ai  luoghi  di
produzione, ai locali di  confezionamento,  trattamento,  deposito  e
vendita dei legnami; 
      5)  adempiere  alle   disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      6)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      7) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b)  un  elenco  aggiornato   delle   tipologie   di   legname
commercializzato secondo i codici NC; 
        c) una planimetria aggiornata ove sia riportata  l'ubicazione
delle strutture utilizzate per l'attivita'; 
        d) i passaporti o i certificati fitosanitari ed  i  documenti
di commercializzazione del legname acquistato,  che  dovranno  essere
conservati per almeno un anno; 
        e) la documentazione relativa al legname acquistato e  ceduto
soggetto alla normativa fitosanitaria nonche'  il  relativo  registro
quando prescritto; 
      9) commercializzare esclusivamente legname  prodotto  da  ditte
autorizzate; 
      10)  comunicare  immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      11) disporre di adeguate strutture  che  consentano  un'agevole
identificazione ed ispezione del legname commercializzato; 
      12) tenere un elenco  aggiornato  degli  acquirenti  per  «zone
protette» di destinazione per il legname  soggetto  a  passaporto  di
tipo «ZP»; 
      13) emettere il passaporto delle piante, ove  previsto,  avendo
cura di compilarlo in ogni sua parte; 
      14) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
f) Commercianti all'ingrosso e importatori da paesi terzi iscritti al
registro ufficiale dei produttori (RUP). 
 
I. commercianti all'ingrosso iscritti al RUP. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere visibile presso  i  punti  vendita  l'autorizzazione
regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali  o
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni  o  infestazioni  in
atto; 
      4) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
ai locali di confezionamento, trattamento,  deposito  e  vendita  dei
vegetali; 
      5)  adempiere  alle   disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      6)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      7) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b) una planimetria aggiornata ove sia riportata  l'ubicazione
delle strutture utilizzate per l'attivita'; 
        c) i passaporti ed i documenti di  commercializzazione  delle
piante  e  dei  relativi  materiali  di  propagazione  ricevuti,  che
dovranno essere conservati per almeno un anno; 
        d)  la  documentazione  prevista  dalle   normative   vigenti
relativa ai materiali vegetali  acquistati  e  ceduti  soggetti  alla
legislazione  fitosanitaria  nonche'  il  relativo  registro   quando
prescritto; 
      9) commercializzare esclusivamente piante e relativi  materiali
di propagazione prodotti da ditte autorizzate; 
      10) disporre di adeguate strutture  che  consentano  un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati; 
      11)  mantenere  distinti  i  materiali  delle  varie  categorie
(fruttiferi, ornamentali,  ortive,  forestali),  identificandoli  per
lotto,  specie  e  varieta',  in  modo  tale  da  ridurre  i   rischi
fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 
      12) emettere il passaporto di sostituzione  «RP»,  in  caso  di
ripartizione di partite accompagnate da passaporto,  avendo  cura  di
compilarlo in ogni sua parte; 
      13) adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria  dei
materiali   vegetali,    anche    qualora    vengano    immagazzinati
temporaneamente; 
      14)  comunicare  immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      15) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
II. Importatori da paesi terzi iscritti al RUP. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, ecc.); 
      2) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali  o
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni  o  infestazioni  in
atto; 
      3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
ai locali di confezionamento, trattamento,  deposito  e  vendita  dei
vegetali o prodotti vegetali; 
      4)  adempiere  alle   disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      5)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      6) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b) una planimetria aggiornata ove sia riportata  l'ubicazione
delle eventuali strutture utilizzate per l'attivita'; 
        c)   la   registrazione   aggiornata,   anche   su   supporto
informatico,  dei  prodotti   importati   soggetti   alla   normativa
fitosanitaria  (elencati  nell'Allegato  V,  Parte  B,  del   decreto
legislativo), con indicazione  della  relativa  provenienza,  nonche'
copia  della  documentazione  (certificati  fitosanitari,  fatture  e
documenti di trasporto); 
      8) disporre di adeguate  strutture  che  consentano  un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali importati; 
      9)  mantenere  distinti  i  materiali  delle  varie   categorie
(fruttiferi, ornamentali,  ortive,  forestali),  identificandoli  per
lotto,  specie  e  varieta',  in  modo  tale  da  ridurre  i   rischi
fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 
      10) emettere il passaporto delle piante, ove  previsto,  avendo
cura di compilarlo in ogni sua parte; 
      11) adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria  dei
materiali   vegetali,    anche    qualora    vengano    immagazzinati
temporaneamente; 
      12) comunicare al  Servizio  fitosanitario  regionale,  qualora
l'importatore non possieda  strutture  di  stoccaggio  ubicate  nella
Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce; 
      13)  comunicare  immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      14) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
III. Commercianti all'ingrosso di patate da seme iscritti al RUP. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere visibile presso  i  punti  vendita  l'autorizzazione
regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
ai locali di deposito e vendita dei vegetali; 
      4)  adempiere  alle   disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      5)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      6) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b) una planimetria aggiornata ove sia riportata  l'ubicazione
delle strutture utilizzate per l'attivita'; 
        c) la documentazione relativa alle patate da seme  acquistate
e cedute nonche' le apposite registrazioni di carico  e  scarico  che
dovranno indicare: 
          il  n.  progressivo  della  registrazione,  la  data  e  la
descrizione del prodotto (varieta' e calibro); 
          il carico dei prodotti acquistati  (quantita',  numero  del
codice produttore o numero del lotto, Paese d'origine); 
          lo scarico dei  prodotti  venduti  (quantita',  numero  del
codice produttore o numero del lotto); 
      8) commercializzare esclusivamente patate da seme  prodotte  da
ditte   autorizzate,   in   confezioni   originali   e   regolarmente
etichettate; 
      9) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (patate
da  seme  dalle  patate  da  consumo);  inoltre  qualora  l'attivita'
commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi
merceologici diversi, le patate  da  seme  debbono  essere  collocate
entro spazi appositamente delimitati; 
      10)   indicare   sul   documento   di   trasporto   o   fattura
accompagnatoria il numero del produttore o del lotto  presente  sulle
etichette al fine di garantire  la  rintracciabilita'  dei  lotti  di
patate da seme venduti all'ingrosso; 
      11)  comunicare  immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      12) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
g) Centro di raccolta e/o spedizione e/o trasformazione. 
 
I. Centri di raccolta collettivi, di trasformazione,  di  spedizione,
  che commercializzano all'ingrosso patate da consumo. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere visibile presso  i  punti  vendita  l'autorizzazione
regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli
imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate  alla
rinfusa e come tali trasportate; 
      4) non commercializzare o cedere a  qualunque  titolo  prodotti
vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 
      5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
ai locali di confezionamento, trattamento,  deposito  e  vendita  dei
prodotti vegetali; 
      6)  adempiere  alle   disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      7)  non  distribuire  il  terreno   residuo   derivante   dalla
lavorazione delle patate su superfici agricole, al fine  di  impedire
la propagazione di organismi nocivi; 
      8)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      9) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      10)  conservare  presso  l'Azienda  o  i  centri  aziendali  ed
esibire, a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b) una planimetria aggiornata ove sia riportata  l'ubicazione
delle strutture utilizzate per l'attivita'; 
        c)     la     documentazione     relativa     alle     patate
acquistate/conferite  e  cedute  nonche'  le  registrazioni  che   ne
permettano la rintracciabilita'; 
      11) disporre di adeguate strutture  che  consentano  un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati; 
      12)  comunicare  preventivamente  al   Servizio   fitosanitario
regionale  la  lavorazione  delle  patate  di  origine   egiziana   e
dimostrare di essere in possesso dei requisiti  strutturali  previsti
dalla legislazione vigente; 
      13)  comunicare  immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      14) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
II. Centri di raccolta collettivi, di trasformazione, di  spedizione,
  che commercializzano all'ingrosso  frutti  di  agrumi  iscritti  al
  registro ufficiale dei produttori (RUP). 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso  i
punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3) garantire la rintracciabilita' della partita di  agrumi  nel
caso di ispezione fitosanitaria nel magazzino; 
      4)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      5) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
ai locali di confezionamento, deposito e vendita dei frutti; 
      7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b)   una   planimetria   aggiornata   ove   siano   riportati
l'ubicazione delle strutture utilizzate per la commercializzazione; 
        c) la copia di un  documento  valido  di  disponibilita'  dei
terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso); 
        d)  i  passaporti  degli  agrumi  con  peduncolo   e   foglie
acquistati da terzi, che dovranno essere  conservati  per  almeno  un
anno; 
        e) il registro di carico e  scarico  dei  materiali  vegetali
soggetti alla normativa fitosanitaria; 
      8)  emettere  il  passaporto  delle   piante,   nel   caso   di
commercializzazione di frutti con peduncolo e foglie, avendo cura  di
compilarlo in ogni sua parte; 
      9) disporre di adeguate  strutture  che  consentano  un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali prodotti; 
      10)  comunicare  immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      11)  adempiere  alle  disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      12) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
h) Produttori di sementi. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita,
l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      4) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso
ai luoghi di produzione, ai locali di  confezionamento,  trattamento,
deposito e vendita delle sementi; 
      6)  non  attuare  pratiche  agronomiche  e   fitoiatriche   che
impediscano ai soggetti  incaricati  della  vigilanza  l'espletamento
delle attivita' di controllo nei tempi concordati; 
      7)  registrare  entro  48  ore  dall'impiego  gli   agrofarmaci
utilizzati,  rispettare  i  tempi  di  rientro,  quando  previsti,  e
comunicare preventivamente ai  soggetti  incaricati  della  vigilanza
l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore; 
      8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire,
a richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b)  una  planimetria  dello   stabilimento   di   lavorazione
aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari  utilizzati  per
l'attivita'; 
        c) i passaporti delle sementi ricevuti, che  dovranno  essere
conservati per almeno un anno; 
        d) il registro di carico e  scarico  delle  sementi  soggette
alla normativa fitosanitaria; 
      9) dichiarare annualmente al Servizio  fitosanitario  regionale
la produzione delle colture da seme che deve essere  commercializzata
con  il  passaporto  o  che  richiede  una  specifica  certificazione
relativa all'esportazione verso Paesi terzi; 
      10) emettere il passaporto delle piante, ove  previsto,  avendo
cura di compilarlo in ogni sua parte; 
      11) utilizzare  materiale  accompagnato  dal  passaporto  delle
piante «ZP» (zona protetta) quando previsto; 
      12) disporre di adeguate strutture  che  consentano  un'agevole
ispezione dei materiali prodotti; 
      13) tenere separate le  aree  adibite  alla  lavorazione  delle
sementi da quelle utilizzate per la vendita; 
      14) disporre di locali o spazi idonei a  mantenere  le  sementi
isolate nel caso di problemi fitosanitari; 
      15)  mantenere  distinte  le  produzioni,  identificandole  per
partita, lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre  i  rischi
fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 
      16) controllare periodicamente  lo  stato  fitosanitario  delle
colture, seguendo le modalita' impartite dal  Servizio  fitosanitario
regionale e comunicare  immediatamente  a  quest'ultimo  la  comparsa
oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena  o  non
conosciuti; 
      17) non commercializzare o cedere a  qualunque  titolo  sementi
che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 
      18)  adempiere  alle  disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      19) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto legislativo. 
 
i) Produttori e i commercianti di  materiale  di  moltiplicazione  di
  funghi coltivati. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendersi  personalmente  disponibile  o  designare  un'altra
persona, tecnicamente competente in materia di produzione di  micelio
fungino, per mantenere  i  contatti  con  il  Servizio  fitosanitario
regionale; 
      2) effettuare ispezioni visive ogni qualvolta  sia  necessario,
ovvero secondo le  indicazioni  fornite  dal  Servizio  fitosanitario
regionale; 
      3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza  l'accesso
ai  luoghi  di  produzione,   commercializzazione,   condizionamento,
conservazione ed immagazzinamento del micelio fungino; 
      4)  rispettare  i  punti  critici  del  proprio   processo   di
produzione, in funzione delle  modalita'  utilizzate  secondo  quanto
stabilito dal decreto ministeriale 27 settembre 2007; 
      5) elaborare e adottare metodi di  vigilanza  e  controllo  dei
punti critici secondo quanto stabilito  dal  punto  g)  del  comma  1
dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2007; 
      6) tenere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale e
conservare per un periodo  minimo  di  tre  anni,  appositi  registri
contenenti informazioni esaurienti circa: 
        a) il materiale  di  moltiplicazione  iniziale  conservato  o
acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione; 
        b)  il  materiale  di   moltiplicazione   nel   processo   di
produzione; 
        c) il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi; 
        d) tutte le manifestazioni di organismi  nocivi  e  tutte  le
misure prese a tale proposito; 
        e) i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e
i relativi risultati; 
        f) altri dati  la  cui  registrazione  venga  prescritta  dal
Servizio fitosanitario regionale; 
      7) prelevare  campioni  da  analizzare  presso  un  laboratorio
accreditato dal Servizio fitosanitario regionale assicurando che: 
        a) i campioni vengono prelevati durante le distinte fasi  del
processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dal  Servizio
fitosanitario regionale al momento dell'accreditamento; 
        b) i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto
e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo  conto
del tipo di analisi da effettuare; 
        c) i campioni vengono prelevati da personale competente; 
      8)  comunicare   immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi
da quarantena o non conosciuti; 
      9)  adempiere  alle   disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
      10) collaborare con il Servizio  fitosanitario  regionale  allo
scopo di un  puntuale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
decreto ministeriale 27 settembre 2007. 
 
l) Ditte che effettuano lavorazione, selezione, concia,  confettatura
  o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con  selezionatori
  mobili. 
 
    Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  soggetto   alle   seguenti
prescrizioni: 
      1) rendere disponibile ai soggetti incaricati della  vigilanza,
l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 
      2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente  la  propria  ditta  (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 
      3)  comunicare  ogni  variazione  dei  dati   riportati   nella
richiesta di autorizzazione entro 60  giorni  dal  verificarsi  della
stessa; 
      4) restituire entro 60 giorni  l'autorizzazione  regionale  nel
caso di cessazione dell'attivita'; 
      5)  consentire  ai  soggetti  incaricati  della  vigilanza   la
verifica durante le fasi di lavorazione delle sementi; 
      6)  comunicare  al  Servizio  fitosanitario  regionale  che  ha
rilasciato l'autorizzazione e a quello competente per territorio,  in
relazione all'azienda agricola ove viene effettuata la prestazione, e
ai competenti  Uffici  territoriali  dell'ICQRF,  almeno  tre  giorni
lavorativi prima  dell'inizio  di  ogni  attivita',  le  informazioni
inerenti: 
        a) le aziende agricole e l'ubicazione degli appezzamenti dove
sara' effettuata la prestazione; 
        b) le date di presenza nelle singole aziende; 
        c) la specie, la varieta' e  i  quantitativi  di  semente  da
lavorare; 
        d)  le  superfici  aziendali  di  reimpiego  della   semente,
dichiarate dall'azienda agricola; 
        e) eventuali trattamenti  fitosanitari  da  effettuare  sulle
sementi; 
      7)  conservare  presso  il  centro  aziendale  ed  esibire,   a
richiesta del personale incaricato: 
        a)  l'autorizzazione  regionale   rilasciata   dal   Servizio
fitosanitario regionale; 
        b) una copia dei libretti di circolazione  delle  macchine  e
l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attivita'; 
        c) il registro per la registrazione cronologica delle sementi
lavorate  su  cui  vanno  riportati:  specie,   varieta',   quantita'
lavorata, data di lavorazione,  nominativo  dell'azienda  presso  cui
viene effettuata la lavorazione e reimpiegato  il  seme,  trattamenti
effettuati; 
      8) provvedere alla pulizia accurata delle macchine a fine ciclo
di  lavorazione.  La  pulizia  deve  essere  effettuata  direttamente
nell'azienda presso cui viene erogato il servizio; 
      9)  adempiere  alle   disposizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario regionale.