Allegato III Prescrizioni fitosanitarie in funzione della categoria di appartenenza a) Produttore-vivaista e «piccolo produttore». Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate; 4) comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente; 5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali; 7) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attivita' di controllo nei tempi concordati; 8) registrare entro 48 ore dall'impiego di agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore; 9) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) la copia di un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso); d) i passaporti, i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno; 10) acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate; 11) rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati; 12) applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varieta' se esistente e del lotto (l'etichetta puo' essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.); 13) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti; 14) mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 15) effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette; 16) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalita' impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 17) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 18) rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonche' il materiale inidoneo alla coltivazione; 19) impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione; 20) praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione; 21) eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione; 22) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 23) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. b) Produttori-vivaisti iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP). Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate; 4) comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente; 5) comunicare annualmente, secondo le modalita' stabilite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio; 6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 7) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali; 8) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attivita' di controllo nei tempi concordati; 9) registrare entro 48 ore l'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore; 10) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) la copia di un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso); d) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno; e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria; 11) acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate; 12) emettere il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte; 13) utilizzare materiali e accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto; 14) rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati; 15) applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varieta' se esistente e del lotto (l'etichetta puo' essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.); 16) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti; 17) tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente; 18) mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 19) effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette; 20) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalita' impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 21) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 22) rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonche' il materiale inidoneo alla coltivazione; 23) impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione; 24) praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione; 25) eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione; 26) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 27) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. c) Produttori che commercializzano all'ingrosso patate da consumo. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile, presso gli eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate; 4) non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso nei campi di produzione e nei locali di lavorazione, trattamento e deposito delle patate; 6) non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole diverse da quelle di provenienza delle patate; 7) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 8) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 9) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) la copia di un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso); c) almeno per un anno il passaporto delle piante del tubero seme; 10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 11) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. d) Produttori che commercializzano all'ingrosso frutti di agrumi. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile, sia in azienda che presso eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare sui documenti commerciali e sulle eventuali confezioni, l'indicazione del numero dell'autorizzazione ed il luogo di origine; 3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 4) comunicare entro 60 giorni i dati catastali di nuovi agrumeti non indicati nella richiesta di autorizzazione; 5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso agli agrumeti di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito degli agrumi; 7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione degli agrumeti; c) la copia di un documento che attesti la disponibilita' dei terreni; d) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria; 8) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte; 9) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 10) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 11) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. e) Produttori che commercializzano all'ingrosso legnami iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP). Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 2) non commercializzare o cedere a qualunque titolo legnami o prodotti derivati che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 3) individuare presso l'Azienda un'area sicura per la distruzione di eventuali materiali infestati e non adatti alla commercializzazione; 4) consentire ai soggetti incaricati l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei legnami; 5) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 6) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 7) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) un elenco aggiornato delle tipologie di legname commercializzato secondo i codici NC; c) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attivita'; d) i passaporti o i certificati fitosanitari ed i documenti di commercializzazione del legname acquistato, che dovranno essere conservati per almeno un anno; e) la documentazione relativa al legname acquistato e ceduto soggetto alla normativa fitosanitaria nonche' il relativo registro quando prescritto; 9) commercializzare esclusivamente legname prodotto da ditte autorizzate; 10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 11) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione del legname commercializzato; 12) tenere un elenco aggiornato degli acquirenti per «zone protette» di destinazione per il legname soggetto a passaporto di tipo «ZP»; 13) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte; 14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. f) Commercianti all'ingrosso e importatori da paesi terzi iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP). I. commercianti all'ingrosso iscritti al RUP. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 4) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali; 5) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 6) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 7) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno; d) la documentazione prevista dalle normative vigenti relativa ai materiali vegetali acquistati e ceduti soggetti alla legislazione fitosanitaria nonche' il relativo registro quando prescritto; 9) commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di propagazione prodotti da ditte autorizzate; 10) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati; 11) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 12) emettere il passaporto di sostituzione «RP», in caso di ripartizione di partite accompagnate da passaporto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte; 13) adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente; 14) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 15) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. II. Importatori da paesi terzi iscritti al RUP. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, ecc.); 2) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali; 4) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 5) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attivita'; c) la registrazione aggiornata, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria (elencati nell'Allegato V, Parte B, del decreto legislativo), con indicazione della relativa provenienza, nonche' copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto); 8) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali importati; 9) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 10) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte; 11) adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente; 12) comunicare al Servizio fitosanitario regionale, qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce; 13) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. III. Commercianti all'ingrosso di patate da seme iscritti al RUP. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di deposito e vendita dei vegetali; 4) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 5) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) la documentazione relativa alle patate da seme acquistate e cedute nonche' le apposite registrazioni di carico e scarico che dovranno indicare: il n. progressivo della registrazione, la data e la descrizione del prodotto (varieta' e calibro); il carico dei prodotti acquistati (quantita', numero del codice produttore o numero del lotto, Paese d'origine); lo scarico dei prodotti venduti (quantita', numero del codice produttore o numero del lotto); 8) commercializzare esclusivamente patate da seme prodotte da ditte autorizzate, in confezioni originali e regolarmente etichettate; 9) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (patate da seme dalle patate da consumo); inoltre qualora l'attivita' commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, le patate da seme debbono essere collocate entro spazi appositamente delimitati; 10) indicare sul documento di trasporto o fattura accompagnatoria il numero del produttore o del lotto presente sulle etichette al fine di garantire la rintracciabilita' dei lotti di patate da seme venduti all'ingrosso; 11) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. g) Centro di raccolta e/o spedizione e/o trasformazione. I. Centri di raccolta collettivi, di trasformazione, di spedizione, che commercializzano all'ingrosso patate da consumo. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate; 4) non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei prodotti vegetali; 6) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 7) non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole, al fine di impedire la propagazione di organismi nocivi; 8) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 9) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 10) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) la documentazione relativa alle patate acquistate/conferite e cedute nonche' le registrazioni che ne permettano la rintracciabilita'; 11) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati; 12) comunicare preventivamente al Servizio fitosanitario regionale la lavorazione delle patate di origine egiziana e dimostrare di essere in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legislazione vigente; 13) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. II. Centri di raccolta collettivi, di trasformazione, di spedizione, che commercializzano all'ingrosso frutti di agrumi iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP). Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) garantire la rintracciabilita' della partita di agrumi nel caso di ispezione fitosanitaria nel magazzino; 4) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, deposito e vendita dei frutti; 7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione delle strutture utilizzate per la commercializzazione; c) la copia di un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso); d) i passaporti degli agrumi con peduncolo e foglie acquistati da terzi, che dovranno essere conservati per almeno un anno; e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria; 8) emettere il passaporto delle piante, nel caso di commercializzazione di frutti con peduncolo e foglie, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte; 9) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti; 10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 11) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. h) Produttori di sementi. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 4) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi; 6) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attivita' di controllo nei tempi concordati; 7) registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore; 8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attivita'; c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno; d) il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria; 9) dichiarare annualmente al Servizio fitosanitario regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi; 10) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte; 11) utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto; 12) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti; 13) tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita; 14) disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari; 15) mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento; 16) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalita' impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 17) non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto; 18) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 19) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo. i) Produttori e i commercianti di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione di micelio fungino, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale; 2) effettuare ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, ovvero secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale; 3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai luoghi di produzione, commercializzazione, condizionamento, conservazione ed immagazzinamento del micelio fungino; 4) rispettare i punti critici del proprio processo di produzione, in funzione delle modalita' utilizzate secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 settembre 2007; 5) elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici secondo quanto stabilito dal punto g) del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2007; 6) tenere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale e conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa: a) il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione; b) il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione; c) il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi; d) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito; e) i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati; f) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale; 7) prelevare campioni da analizzare presso un laboratorio accreditato dal Servizio fitosanitario regionale assicurando che: a) i campioni vengono prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dal Servizio fitosanitario regionale al momento dell'accreditamento; b) i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare; c) i campioni vengono prelevati da personale competente; 8) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti; 9) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale; 10) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto ministeriale 27 settembre 2007. l) Ditte che effettuano lavorazione, selezione, concia, confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili. Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni: 1) rendere disponibile ai soggetti incaricati della vigilanza, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia; 2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.); 3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa; 4) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita'; 5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza la verifica durante le fasi di lavorazione delle sementi; 6) comunicare al Servizio fitosanitario regionale che ha rilasciato l'autorizzazione e a quello competente per territorio, in relazione all'azienda agricola ove viene effettuata la prestazione, e ai competenti Uffici territoriali dell'ICQRF, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni attivita', le informazioni inerenti: a) le aziende agricole e l'ubicazione degli appezzamenti dove sara' effettuata la prestazione; b) le date di presenza nelle singole aziende; c) la specie, la varieta' e i quantitativi di semente da lavorare; d) le superfici aziendali di reimpiego della semente, dichiarate dall'azienda agricola; e) eventuali trattamenti fitosanitari da effettuare sulle sementi; 7) conservare presso il centro aziendale ed esibire, a richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale; b) una copia dei libretti di circolazione delle macchine e l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attivita'; c) il registro per la registrazione cronologica delle sementi lavorate su cui vanno riportati: specie, varieta', quantita' lavorata, data di lavorazione, nominativo dell'azienda presso cui viene effettuata la lavorazione e reimpiegato il seme, trattamenti effettuati; 8) provvedere alla pulizia accurata delle macchine a fine ciclo di lavorazione. La pulizia deve essere effettuata direttamente nell'azienda presso cui viene erogato il servizio; 9) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale.