(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 1)
 
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN  MATERIA  PENALE  TRA  IL
                  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI 
 
  Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli
Emirati Arabi Uniti (seguito denominati "le Parti"); 
  Guidati da legami di amicizia tra i due Paesi; 
  Desiderando rafforzare la  stretta  cooperazione  tra  le  Parti  e
riconoscendo  la  necessita'  di  agevolare  la  piu'   ampia   mutua
assistenza giudiziaria  in  materia  penale  migliorando  l'efficacia
delle competenti autorita' delle Parti nelle attivita' di indagine  e
perseguimento  dei  reati,  oltre  che  nella  confisca  di  proventi
illeciti e nello svolgimento dei relativi procedimenti; 
  In  osservanza  delle  prevalenti  disposizioni  di   legge   delle
rispettive Parti 
 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                       Oggetto dell'assistenza 
 
  1.  Le  Parti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del   presente
Trattato, si prestano reciprocamente assistenza in materia penale. 
  2. Ai fini del presente Trattato, per materia penale  si  intendono
investigazioni, indagini o procedimenti relativi  a  qualunque  reato
che, al momento della domanda di assistenza, rientri nella  sfera  di
competenza delle autorita' della Parte richiedente. 
  3. L'assistenza puo' essere  accordata  in  relazione  a  reati  in
materia di norme  tributarie,  diritti  di  dogana,  controlli  sugli
scambi esteri e altre questioni in materia fiscale. 
  4. L'assistenza comprende: 
    a.  l'acquisizione  di  prove  o  dichiarazioni  provenienti   da
persone,  tra  cui  testimoni,   vittime,   indagati,   imputati   in
procedimenti penali, consulenti tecnici e periti; 
    b. la trasmissione di informazioni, documenti, atti  ed  elementi
di prova, informazioni relative a conti  presso  istituti  bancari  e
finanziari; 
    c. l'individuazione o l'identificazione di persone o oggetti; 
    d. la notifica di atti; 
    e. l'esecuzione di richieste di perquisizione e sequestro; 
    f. gli accordi  necessari  affinche'  persone  detenute  o  altri
rendano   testimonianza    ovvero    forniscano    assistenza    alle
investigazioni, indagini o procedimenti nella Parte richiedente; 
    g. l'individuazione, il sequestro preventivo, il pignoramento, la
confisca e la restituzione dei proventi e/o strumenti di reato; 
    h. le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e
le condanne pronunciate  nella  Parte  richiesta  nei  confronti  dei
cittadini della Parte richiedente; 
       e 
    i. altri  atti  di  assistenza  ritenuti  necessari  dalla  Parte
richiedente e conformi al presente Trattato e alla legge della  Parte
richiesta. 
  5. Il presente Trattato si applica  esclusivamente  alla  reciproca
assistenza giudiziaria tra le Parti.  Le  disposizioni  del  presente
Trattato non fanno sorgere alcun diritto in capo a privati al fine di
ottenere,  sopprimere  o   escludere   prove   ovvero   di   impedire
l'esecuzione di richieste di assistenza.