TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti (seguito denominati "le Parti"); Guidati da legami di amicizia tra i due Paesi; Desiderando rafforzare la stretta cooperazione tra le Parti e riconoscendo la necessita' di agevolare la piu' ampia mutua assistenza giudiziaria in materia penale migliorando l'efficacia delle competenti autorita' delle Parti nelle attivita' di indagine e perseguimento dei reati, oltre che nella confisca di proventi illeciti e nello svolgimento dei relativi procedimenti; In osservanza delle prevalenti disposizioni di legge delle rispettive Parti HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Oggetto dell'assistenza 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si prestano reciprocamente assistenza in materia penale. 2. Ai fini del presente Trattato, per materia penale si intendono investigazioni, indagini o procedimenti relativi a qualunque reato che, al momento della domanda di assistenza, rientri nella sfera di competenza delle autorita' della Parte richiedente. 3. L'assistenza puo' essere accordata in relazione a reati in materia di norme tributarie, diritti di dogana, controlli sugli scambi esteri e altre questioni in materia fiscale. 4. L'assistenza comprende: a. l'acquisizione di prove o dichiarazioni provenienti da persone, tra cui testimoni, vittime, indagati, imputati in procedimenti penali, consulenti tecnici e periti; b. la trasmissione di informazioni, documenti, atti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari; c. l'individuazione o l'identificazione di persone o oggetti; d. la notifica di atti; e. l'esecuzione di richieste di perquisizione e sequestro; f. gli accordi necessari affinche' persone detenute o altri rendano testimonianza ovvero forniscano assistenza alle investigazioni, indagini o procedimenti nella Parte richiedente; g. l'individuazione, il sequestro preventivo, il pignoramento, la confisca e la restituzione dei proventi e/o strumenti di reato; h. le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne pronunciate nella Parte richiesta nei confronti dei cittadini della Parte richiedente; e i. altri atti di assistenza ritenuti necessari dalla Parte richiedente e conformi al presente Trattato e alla legge della Parte richiesta. 5. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti. Le disposizioni del presente Trattato non fanno sorgere alcun diritto in capo a privati al fine di ottenere, sopprimere o escludere prove ovvero di impedire l'esecuzione di richieste di assistenza.