Articolo 14 Misure da adottare per consentire alle persone in stato di custodia di rendere testimonianza o fornire assistenza 1. Quando non e' possibile procedere mediante videoconferenza, la persona in stato di custodia nel territorio della Parte richiesta puo' su domanda della Parte richiedente, essere trasferita temporaneamente a tale Parte per rendere testimonianza o fornire assistenza nel procedimento penale in quella Parte. 2. La Parte richiesta procede al trasferimento della persona in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente solo a condizione che: a. la persona acconsente spontaneamente al trasferimento; b. la Parte richiedente acconsente di ottemperare alle condizioni specificate dalla Parte richiesta relativamente alla detenzione o alla sicurezza della persona da trasferire; c. cio' non interferisce con le indagini o con procedimenti penali in corso nella Parte Richiesta e a cui tale persona deve partecipare. 3. Quando la Parte richiesta segnala alla Parte richiedente che non e' piu' necessario trattenere in carcere la persona trasferita, tale persona viene rilasciata ed e' trattata come persona presente nella Parte richiedente sulla base della domanda che ne ha richiesto la presenza. 4. La Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta la persona trasferita in stato di detenzione entro trenta (30) giorni, a partire dalla data in cui tale persona era presente nel territorio della Parte richiedente o di qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra le Parti. 5. Il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente a seguito di trasferimento viene computato come detenzione sofferta nel territorio della Parte richiesta. 6. Una persona in stato di detenzione che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza in un procedimento penale nello Stato Richiesto non puo' essere sottoposta per tale ragione ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.