(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
Misure da adottare per consentire alle persone in stato  di  custodia
            di rendere testimonianza o fornire assistenza 
 
  1. Quando non e' possibile procedere mediante  videoconferenza,  la
persona in stato di custodia nel  territorio  della  Parte  richiesta
puo'  su  domanda  della   Parte   richiedente,   essere   trasferita
temporaneamente a tale Parte  per  rendere  testimonianza  o  fornire
assistenza nel procedimento penale in quella Parte. 
  2. La Parte richiesta procede al  trasferimento  della  persona  in
stato di detenzione nel territorio della  Parte  richiedente  solo  a
condizione che: 
     a. la persona acconsente spontaneamente al trasferimento; 
     b.  la  Parte  richiedente  acconsente   di   ottemperare   alle
condizioni  specificate  dalla  Parte  richiesta  relativamente  alla
detenzione o alla sicurezza della persona da trasferire; 
     c. cio' non interferisce con  le  indagini  o  con  procedimenti
penali in corso nella Parte Richiesta  e  a  cui  tale  persona  deve
partecipare. 
  3. Quando la Parte richiesta segnala alla Parte richiedente che non
e' piu' necessario trattenere in carcere la persona trasferita,  tale
persona viene rilasciata ed e' trattata come persona  presente  nella
Parte richiedente sulla base della domanda che  ne  ha  richiesto  la
presenza. 
  4. La Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta la persona
trasferita in stato di detenzione entro trenta (30) giorni, a partire
dalla data in cui tale persona  era  presente  nel  territorio  della
Parte richiedente o di qualsiasi altro periodo  di  tempo  concordato
tra le Parti. 
  5. Il periodo  di  tempo  trascorso  in  stato  di  detenzione  nel
territorio della Parte richiedente a seguito di  trasferimento  viene
computato  come  detenzione  sofferta  nel  territorio  della   Parte
richiesta. 
  6. Una persona in stato di detenzione che non acconsente a  rendere
testimonianza o a fornire assistenza in un procedimento penale  nello
Stato Richiesto non puo' essere sottoposta per tale ragione ad alcuna
pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte  richiedente  o
della Parte richiesta.