(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
                        Domande di assistenza 
 
  1.  La  domanda  di  assistenza  e'  formulata  per  iscritto.   ln
circostanze urgenti, l'Autorita' centrale della Parte richiesta  puo'
accettare la domanda tramite fax o posta elettronica dandone conferma
in tal caso entro trenta (30) giorni con una domanda formale  tramite
canale diplomatico. 
  2. La domanda di assistenza contiene: 
     a. il nome dell'autorita' competente titolare delle  indagini  o
del procedimento penale a cui si riferisce la domanda; 
     b.  l'oggetto  della  domanda  e   la   natura   dell'assistenza
domandata; 
     c. una descrizione della natura della  vicenda  penale  e  dello
stato attuale della stessa, oltre ad  una  esposizione  sommaria  dei
fatti principali e delle disposizioni di legge applicabili,  compresa
l'indicazione della pena massima prevista per il reato  al  quale  la
domanda si riferisce; 
     d. una descrizione delle prove, delle informazioni o degli altri
atti di assistenza richiesti; 
     e. i motivi e le specifiche  di  ogni  particolare  procedura  o
richiesta che la Parte richiedente chiede che venga applicata; 
     f. l'indicazione di un  eventuale  termine  entro  il  quale  si
desidera che la domanda venga eseguita; 
     g. eventuali particolari esigenze  di  riservatezza  e  relative
motivazioni; 
     h. eventuali altre informazioni o impegni di sorta in base  alla
normativa interna della Parte richiesta o altrimenti necessari per la
corretta esecuzione della domanda. 
  3. La domanda di assistenza, per quanto necessario,  puo'  altresi'
contenere: 
     a. informazioni sull'identita', la nazionalita'  e  l'ubicazione
della  persona  o  delle  persone  oggetto  delle  indagini   o   del
procedimento penale; 
     b. informazioni sull'identita' e l'ubicazione della  persona  da
cui deve assunta la prova; 
     c. informazioni  sull'identita'  e  l'ubicazione  della  persona
destinataria della notifica, la sua qualita' nel procedimento penale,
nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; 
     d. la  descrizione  del  modo  in  cui  la  testimonianza  o  la
dichiarazione deve essere acquisita e messa a verbale; 
     e. l'elenco delle domande da porre al testimone; 
     f. la descrizione dei documenti, atti o  elementi  di  prova  da
produrre oltre alla descrizione  della  persona  alla  quale  occorre
chiederne la produzione e, salvo diversa previsione, la  forma  nella
quale tali atti devono essere prodotti ed autenticati; 
     g. una dichiarazione dalla quale risulti se la  testimonianza  o
le dichiarazioni devono essere rese con giuramento religioso o laico; 
     h. la descrizione del patrimonio, dei beni o delle cose  cui  la
domanda si riferisce, compresa la loro ubicazione; 
     i.  eventuali  provvedimenti  del  giudice  che  si  riferiscono
all'assistenza domandata e una dichiarazione concernente la finalita'
del provvedimento stesso; 
     j. la lista dei nomi e la qualifica delle persone autorizzate ad
essere presenti all' esecuzione della domanda; 
     k. l'ubicazione e la descrizione  dei  luoghi  da  perquisire  e
l'indicazione degli oggetti da sottoporre a sequestro o confisca; 
     l. informazioni sulle indennita' ed i rimborsi previsti  per  la
persona di cui si richiede la comparizione  nella  Parte  richiedente
per l'assunzione della sua testimonianza. 
  4. Tutte le domande e la relativa documentazione  a  sostegno  sono
accompagnate da una traduzione nella  lingua  ufficiale  della  Parte
richiesta ovvero in lingua inglese e recano la firma ufficiale  e  il
sigillo delle autorita' competenti.