(Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
                       Rifiuto dell'assistenza 
 
  1. L'assistenza e' rifiutata se: 
     a. il reato per il quale e' domandata  e'  un  reato  di  natura
politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del  presente
Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici: 
       i. Per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione  contro
il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo
o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o un
suo familiare; 
       ii. Per la Repubblica italiana: omicidio o  ogni  altro  reato
contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato
o di Governo o un suo familiare; 
       iii. i reati di terrorismo; 
       iv.  ogni  altro  reato  non  considerato  reato  politico  da
trattati, convenzioni o accordi internazionali  di  cui  entrambe  le
Parti sono parte; 
     b. la domanda si riferisce ad un reato di natura  esclusivamente
militare; 
     c. la domanda si riferisce al perseguimento di una  persona  per
un reato in relazione al quale e' stata pronunciata una  sentenza  di
condanna  o  di  assoluzione   definitiva,   e'   stato   emesso   un
provvedimento di grazia ovvero e' stata espiata la pena imposta nella
Parte richiesta; 
     d. si hanno fondati  motivi  per  ritenere  che  la  domanda  di
assistenza e' avanzata al fine di indagare, perseguire o  punire  una
persona per  motivi  attinenti  alla  sua  razza,  sesso,  religione,
nazionalita' o opinioni politiche ovvero che la domanda di assistenza
comportera' a tale  persona  un  pregiudizio  per  uno  dei  suddetti
motivi; 
     e. l'esecuzione della domanda comprometterebbe la sovranita', la
sicurezza, l'ordine pubblico  od  altri  interessi  essenziali  della
Parte richiesta. 
  2. La Parte richiesta puo' rifiutare di concedere l'assistenza se: 
     a. l'azione o l'omissione, che integrano la fattispecie di reato
a cui si riferisce la domanda, non costituirebbero reato ove commessi
nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta; 
     b. la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale  e'
in  corso  un'indagine  o  un  procedimento,  ovvero  e'  intervenuta
sentenza definitiva,  nell'ambito  della  giurisdizione  della  Parte
richiesta; 
     c. l'esecuzione della domanda sarebbe contraria  all'ordinamento
interno della Parte richiesta. 
  3. L'assistenza non puo' essere rifiutata esclusivamente in ragione
del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero
in ragione del fatto che  il  reato  si  considera  anche  di  natura
fiscale. 
  4. Prima  di  rifiutare  l'esecuzione  di  una  domanda,  la  Parte
richiesta valuta se l'assistenza puo' essere concessa  a  determinate
condizioni. 
  5. Se la Parte richiesta accetta l'assistenza soggetta ai termini e
alle condizioni previsti dal paragrafo 4 del presente articolo,  essa
deve farsi carico di ottemperare a tali termini e condizioni. 
  6. Se la Parte richiesta rifiuta l'assistenza,  ne  da'  tempestiva
comunicazione alla Parte richiedente dei motivi di rifiuto.