(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                                    (Art. 6, comma 1) 
 
                       Campionamento e analisi 
 
1. Campionamento. 
 
    Il campionamento di alimenti deve avvenire secondo le  regole  di
base previste dal regolamento (CE) n. 401/2006 al fine di ottenere un
campione di laboratorio omogeno rappresentativo. 
 
2. Metodi di analisi. 
 
    Il metodo di analisi deve far riferimento a quanto previsto dalla
«Raccomandazione (UE) n. 2016/2115 della Commissione del 1°  dicembre
2016 sul monitoraggio della presenza di Δ9 -tetraidrocannabinolo, dei
suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti».