Allegato III (Art. 6, comma 1) Campionamento e analisi 1. Campionamento. Il campionamento di alimenti deve avvenire secondo le regole di base previste dal regolamento (CE) n. 401/2006 al fine di ottenere un campione di laboratorio omogeno rappresentativo. 2. Metodi di analisi. Il metodo di analisi deve far riferimento a quanto previsto dalla «Raccomandazione (UE) n. 2016/2115 della Commissione del 1° dicembre 2016 sul monitoraggio della presenza di Δ9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti».