(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
         Linee guida sulla programmazione delle universita' 
            relativa all'istituzione dei corsi di studio 
 
    A. Corsi di studio convenzionali e a distanza  -  Le  universita'
possono  istituire,  previo  accreditamento  iniziale,  le   seguenti
tipologie di corsi di studio: 
      a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di  studio
erogati interamente in  presenza,  ovvero  che  prevedono  -  per  le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e  di  laboratorio  -  una
limitata attivita' didattica erogata con  modalita'  telematiche,  in
misura non superiore a un decimo del totale; 
      b) corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di  corsi  di
studio che prevedono la erogazione con modalita' telematiche  di  una
quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore
ai due terzi; 
      c) corsi di studio prevalentemente a  distanza.  Si  tratta  di
corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative; 
      d) corsi di studio integralmente  a  distanza.  In  tali  corsi
tutte le attivita' formative sono svolte con  modalita'  telematiche;
rimane fermo lo svolgimento in  presenza  delle  prove  di  esame  di
profitto e di discussione delle prove finali. 
    I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art.
1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999,  n.  264,  nonche'
dei diplomi di  specializzazione  di  cui  all'art.  34  del  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  possono  essere   istituiti
esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi  afferenti  a  classi
che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi  formativi,
particolari  attivita'  pratiche  e  di  tirocinio,  disciplinate  da
disposizioni di legge o dell'Unione europea, ovvero che prevedano  la
frequenza di laboratori  ad  alta  specializzazione,  possono  essere
istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b). 
    Le   universita'   telematiche    possono    istituire,    previo
accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d).
Le universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di  cui
tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Universita'
non  telematiche  italiane  che  prevedano  il  rilascio  del  titolo
congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n.
270/2004. 
    Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b)  e  c),
tutte le Universita' sono  tenute  ad  acquisire  preventivamente  il
parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento  competente
per territorio. I rettori delle universita'  telematiche  partecipano
alle  deliberazioni   del   Comitato   regionale   di   coordinamento
limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c). 
    Per l'accreditamento dei nuovi  corsi  di  laurea  magistrale  in
medicina e chirurgia, da disporre  esclusivamente  nell'ambito  delle
competenti  strutture  didattiche  e  di  ricerca  di   area   medico
sanitaria, va acquisito altresi'  il  parere  della  regione  che  si
esprime  avendo  valutato  le  specifiche   condizioni   dell'offerta
formativa nel settore in ambito regionale e la  sua  interazione  con
l'assistenza sanitaria. 
 
    B. Innovazione dell'offerta formativa -  Al  fine  di  rafforzare
l'attrattivita' delle  universita'  a  livello  internazionale  e  il
collegamento con il mercato  del  lavoro,  per  gli  anni  cui  trova
applicazione il presente decreto e comunque entro il limite  del  20%
dell'offerta formativa, e' confermata  la  possibilita'  per  ciascun
Ateneo di utilizzare negli ambiti relativi alle attivita' di  base  o
caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari  rispetto
a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti  ministeriali  16
marzo 2007, nel rispetto degli  obiettivi  formativi  della  relativa
classe, previa approvazione ministeriale, sentito il  CUN,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre  1990,  n.  341.  Sono
comunque esclusi i corsi di studio  preordinati  all'esercizio  delle
professioni legali o regolati dalla normativa UE e i corsi di  studio
direttamente abilitanti all'esercizio professionale. 
 
    C. Sedi decentrate - I corsi di studio possono  essere  istituiti
presso  le  sedi  dell'Ateneo,  ovvero  in  sedi  decentrate,  previo
accreditamento basato altresi' sulla valutazione della sostenibilita'
finanziaria  della  presenza  di  adeguate   strutture   edilizie   e
strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli  studenti,
comprese le attivita' di tutorato a disposizione del corso nella sede
decentrata. I  corsi  di  studio  delle  professioni  sanitarie  sono
istituiti  presso  le  aziende  ospedaliero-universitarie,  le  altre
strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni  private
accreditate, sulla base di protocolli di  intesa  fra  universita'  e
regione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 
    I corsi di studio prevalentemente a distanza  e  integralmente  a
distanza  possono  essere  istituti  esclusivamente  presso  la  sede
dell'Ateneo.  Eventuali  sedi  distaccate  possono  essere   previste
esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni  di
esame costituite con modalita'  definite  dal  regolamento  didattico
d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno un professore
della disciplina ogni trenta studenti. 
 
    D.  Sedi  universitarie  all'estero.  Le  universita',  anche  in
convenzione tra loro, possono attivare proprie  sedi  all'estero  nel
rispetto della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata
con legge dell'11 luglio 2002, n.  148,  e  degli  eventuali  accordi
bilaterali di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'Italia. I  costi
relativi all'acquisizione e  al  funzionamento  delle  strutture  non
possono essere posti a carico dei trasferimenti ministeriali. I corsi
di studio e di dottorato attivati  presso  le  sedi  all'estero  sono
accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto
ministeriale  n.  45/2013  e  gli  studenti  iscritti  sono  inseriti
nell'anagrafe nazionale degli studenti. 
    Tenuto conto  degli  esiti  del  primo  ciclo  di  accreditamento
periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo del 27  gennaio
2012, n. 19, che  si  concludera'  entro  il  2020,  degli  indirizzi
contenuti nel presente decreto e di quanto definito  con  il  decreto
ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019, saranno riviste, in  previsione
del nuovo ciclo di accreditamento periodico, le procedure di verifica
esterna al fine di proporre un modello  semplificato  di  valutazione
con il quale condurre le viste  di  accreditamento  a  decorrere  dal
2021.