(Trattato sul trasferimento-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
                      SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 
 
  1.   Qualsiasi   controversia    dovuta    all'interpretazione    o
all'applicazione  del  presente  Trattato  sara'   risolta   mediante
consultazione tra le Autorita' Centrali. 
  2. Se le stesse non raggiungono un accordo, sara' risolta  mediante
consultazione per via diplomatica.