(all. 4 - art. 1)
                                                           Allegato 4
                                                    (art. 3, comma 5)

Requisiti  minimi  per la mappatura acustica e per le mappe acustiche
                             strategiche

    1.  La  mappatura  acustica  e  le  mappe  acustiche  strategiche
costituiscono  una  rappresentazione  di  dati  relativi  ad  uno dei
seguenti aspetti:
      a) la  situazione di rumore esistente o prevista in funzione di
un descrittore acustico;
      b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di
una  determinata  zona che risultano esposti a specifici valori di un
descrittore acustico;
      c) il  numero  stimato delle persone che si trovano in una zona
esposta al rumore;
      d) il   superamento   di   un   valore  limite,  utilizzando  i
descrittori acustici di cui all'art. 5.
    2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono
essere presentate al pubblico in forma di:
      a) grafici;
      b) dati numerici in tabulati;
      c) dati numerici in formato elettronico.
    3.  Le  mappe  acustiche  strategiche  relative  agli agglomerati
riguardano in particolar modo il rumore emesso:
      a) dal traffico veicolare;
      b) dal traffico ferroviario;
      c) dal traffico aeroportuale;
      d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti.
    4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono
da base per:
      a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
      b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
      c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
    5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la
mappatura   acustica,  in  relazione  ai  dati  da  trasmettere  alla
Commissione,  figurano  nell'allegato  6,  punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e
2.7.
    6.  Per  l'informazione  ai  cittadini ai sensi dell'art. 8 e per
l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie
informazioni supplementari e piu' particolareggiate, come:
      a) una rappresentazione grafica;
      b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
      c) mappe  di  confronto,  in  cui  la  situazione  esistente e'
confrontata a svariate possibili situazioni future;
      d) mappe  che visualizzano il valore di un descrittore acustico
a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
      e) la  descrizione  delle  strumentazioni  e  delle tecniche di
misurazione  impiegate  per  la sua redazione, nonche' la descrizione
dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.
    7.  La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso
locale  o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di
misurazione  di  4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB
come definito nell'allegato 6.
    8.   Per   gli  agglomerati  devono  essere  tracciate  mappature
acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario,
aereo e dell'attivita' industriale. Possono essere aggiunte mappature
relative ad altre sorgenti di rumore.