(Allegato - Protocollo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
  Nell'ambito della Zona potranno  essere  esercitate,  senza  alcuna
restrizione,  imposta  o  diritti  di  dogana,  tutte  le  operazioni
relative all'ingresso e all'uscita di materiali e merci  ed  al  loro
stoccaggio,   commercializzazione,   manipolazione,   trasformazione,
compresa la trasformazione di tipo industriale. 
  Le merci provenienti da Paesi diversi dalla Repubblica  italiana  e
dalla Repubblica  Socialista  Federativa  di  Jugoslavia,  introdotte
nella Zona, saranno considerate al di fuori  dei  territori  doganali
italiano e jugoslavo; se provengono da uno dei due territori  saranno
considerate come definitivamente uscite dalla Repubblica  italiana  e
dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. 
  Le merci  dei  due  Paesi  o  quelle  sdoganate  nei  due  Paesi  e
successivamente introdotte nella Zona saranno considerate, dal  punto
di vista doganale, come definitivamente esportate,  a  meno  che,  su
richiesta degli  interessati,  esse  non  vengano  sottoposte  ad  un
controllo doganale e fiscale permanente  al  fine  di  conservare  la
nazionalita'. 
  I prodotti petroliferi ed i combustibili in generale, destinati  al
consumo in stabilimenti  industriali  situati  nella  Zona,  andranno
esenti da diritti di dogana e da sovraimposte di  frontiera,  qualora
provengano da  Paesi  terzi,  ovvero  dalle  imposte  italiane  sulla
produzione se di produzione italiana e dalle  corrispondenti  imposte
jugoslave se di produzione jugoslava. 
  L'energia elettrica, impiegata negli stabilimenti sopra menzionati,
sara' del pari esonerata dalle imposte sul consumo. 
  Il  regime  fiscale  e  doganale  speciale  della  Zona  non  sara'
applicato: 
    a)  alle  merci  provenienti  da  Paesi  terzi  qualora   vengano
impiegate o  consumate  all'interno  della  Zona,  salvo  per  quanto
previsto relativamente ai prodotti petroliferi,  ai  combustibili  ed
all'energia elettrica; 
    b) ai materiali da costruzione e da installazione ed ai mobili. 
  Per cio' che attiene alle merci la cui introduzione nella  Zona  e'
sottoposta al pagamento dei diritti di dogana, questo pagamento sara'
effettuato  direttamente  alle  autorita'  doganali  del  Paese   nel
territorio del quale le merci sono introdotte.