(Allegato - Protocollo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  Le merci in relazione alle quali e' previsto per  l'ingresso  nella
Zona un  controllo  doganale  e  fiscale  permanente,  qualora  siano
destinate ad essere esportate nella  Comunita'  Economica  Europea  o
nella  Repubblica  Socialista  Federativa  di   Jugoslavia,   saranno
sottoposte rispettivamente  alle  disposizioni  doganali  dei  "Punti
franchi di Trieste"  ovvero  a  quelle  in  vigore  nella  Repubblica
Socialista Federativa  di  Jugoslavia  in  materia  di  circolazione,
stoccaggio, manipolazione e trasformazione delle  merci;  fra  queste
sono  comprese  anche  le  disposizioni  italiane  o  jugoslave   sul
controllo e la repressione delle infrazioni. 
  Le merci per le quali non e'  richiesto  il  controllo  doganale  e
fiscale permanente al momento del loro ingresso nella  Zona,  perche'
destinate a Paesi diversi dalla Comunita' Economica Europea  o  dalla
Repubblica Federativa Socialista di  Jugoslavia,  saranno  sottoposte
alle disposizioni doganali dello Stato sul territorio  del  quale  e'
situato lo stabilimento cui sono destinate. 
  Per cio' che attiene alla repressione delle attivita' illegali, del
contrabbando e di ogni altro reato, ciascun Paese applichera' le  sue
proprie leggi nella  parte  della  Zona  che  si  trova  nel  proprio
territorio. Le competenti Autorita' delle  due  Parti  collaboreranno
tra loro per attuare tale repressione.