(Allegato - Protocollo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  I diritti reali sui beni immobili situati nella Zona saranno  retti
dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale sono  situati
gli immobili stessi. 
  I diritti sui beni mobili sono sottoposti alla  legislazione  dello
Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipende lo stabilimento.