ELENCO N 1 Elenco dei prodotti agricoli e ittici rientranti nel regime speciale per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, e relative percentuali forfettarte di compensazione, stabilite con il D.M. 5 gennaio 1981, applicabili a decorrere dal gennaio 1981 % 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d 01.01). 8 2) Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02), suina (v.d. 01.03) 15 ovina e caprina (v.d. 01.04). 8 3) Volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02 02) 8 4) Conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani 8 rane di allevamento 2 ed altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d ex 01.06). 8 5) Carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06) 8 6) Grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05) 8 7) Pesci, freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalle picicoltura 2 8) Crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento 2 9) Latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v d. 04 01): a) latte fresco non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi jogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati 15 b) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (1) c) altri prodotti non compresi nelle lettere a) e b) 8 10) Burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04). 2 11) Uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d ex 04.05).8 12) Miele naturale (v.d. 04.06). 8 13) Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02). 2 ------------ (1) Non e' prevista percentuale forfettaria di compensazione in relazione alla intassabilita' delle cessioni e delle importazioni effettuate da soggetti diversi dai produttori agricoli. 14) Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04). 2 15) Ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempo- raneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03). 2 16) Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05). 2 17) Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, midollo della palma a cago (v.d. 07.06). 2 18) Frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12) 2 19) Scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13). 2 20) Spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) 2 21) Cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07). 2 22) Semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01).2 23) Semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03). 2 24) Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04). 2 25) Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. 12.05). 2 26) Coni di luppolo (v.d. ex 12.06). 2 27) Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. ex 12.07). 2 28) Carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08) 2 29) Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09).2 30) Barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10). 2 31) Vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03). 2 32) Alghe (v.d. ex 14.05). 2 33) Olio di oliva, morchie e fecce d'olio di oliva (v d ex 15 07 - ex 15.17). 2 34) Cera d'api greggia (v.d ex 15.15). 8 35) Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05). 2 36) Vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05). 8 37) Sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07). 2 38) Aceto di vino (v.d. ex 22.10). 2 39) Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04). 2 40) Fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05). 2 41) Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06). 2 42) Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v d. 24.01) 2 43) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) 2 44) Legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03). 2 45) Legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04). 2 46) Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01). 2 47) Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01). 8 48) Lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - ex 53.03). 8 49) Peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02). 8 50) Lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01). 2 51) Ramiè greggio (v.d. ex 54.02). 2 52) Cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 55 01 - 55.03). 2 53) Canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01). 2 54) Abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02). 2 55) Sisal greggia (v.d. ex 57.04). 2 56) Olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (1). 8 ------------ (1) Numero introdotto dall'art 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 889