(all. 4 - art. 1)
                             ELENCO N 1
Elenco  dei prodotti agricoli e ittici rientranti nel regime speciale
per  i  produttori  agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre
1972,  n  633,  e  successive  modificazioni,  e relative percentuali
forfettarte  di  compensazione, stabilite con il D.M. 5 gennaio 1981,
applicabili a decorrere dal gennaio 1981

                                                                    %
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d 01.01).               8
2) Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali
   del genere bufalo (v.d. 01.02), suina (v.d. 01.03)              15
   ovina e caprina (v.d. 01.04).                                    8
3) Volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti,
   commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02 02)      8
4) Conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani             8
   rane di allevamento                                              2
   ed altri animali vivi destinati alla alimentazione umana,
   api e bachi da seta (v.d ex 01.06).                              8
5) Carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali
   di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in
   salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03
   - ex 02.04 - ex 02.06)                                           8
6) Grasso di volatili non pressato né fuso, fresco,
   refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato
   (v.d. ex 02.05)                                                  8
7) Pesci, freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente
   salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il
   salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02),
   derivanti dalla pesca in acque dolci e dalle picicoltura         2
8) Crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati
   dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
   refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non
   sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03),
   derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento            2
9) Latte e crema di latte freschi non concentrati né
   zuccherati (v d. 04 01):
   a) latte fresco non concentrato né zuccherato, non
      condizionato per la vendita al minuto, esclusi
      jogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte,
      latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte
      fermentati o acidificati                                     15
   b) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato
      al consumo alimentare, confezionato per la vendita al
      minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
      trattamenti previsti da leggi sanitarie (1)
   c) altri prodotti non compresi nelle lettere a) e b)             8
10) Burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04).               2
11) Uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d ex 04.05).8
12) Miele naturale (v.d. 04.06).                                    8
13) Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato
    di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre
    piante e radici vive, comprese le talee e le marze
    (v.d. 06.01 - 06.02).                                           2

------------
          (1)    Non   e'   prevista   percentuale   forfettaria   di
          compensazione   in   relazione  alla  intassabilita'  delle
          cessioni   e  delle  importazioni  effettuate  da  soggetti
          diversi dai produttori agricoli.


14) Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti,
    freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante,
    erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi
    (v.d. ex 06.03 - ex 06.04).                                     2
15) Ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi,
    refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata
    o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempo-
    raneamente la conservazione, ma non specialmente preparati
    per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03).            2
16) Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o
    spezzati (v.d. 07.05).                                          2
17) Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur,
    patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto
    tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in
    pezzi, midollo della palma a cago (v.d. 07.06).                 2
18) Frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente
    conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12)              2
19) Scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle
    congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
    solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
    assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure
    secche  (v.d. ex 08.13).                                        2
20) Spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)                                  2
21) Cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e
    spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07).           2
22) Semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01).2
23) Semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03).                   2
24) Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce,
    fresche o disseccate (v.d. ex 12.04).                           2
25) Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate,
    non torrefatte (v.d. 12.05).                                    2
26) Coni di luppolo (v.d. ex 12.06).                                2
27) Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie
    utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
    o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari
    e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati
    o polverizzati (v.d. ex 12.07).                                 2
28) Carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti
    vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana,
    non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08)                2
29) Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09).2
30) Barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici da
    foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli
    da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da
    foraggio (v.d. 12.10).                                          2
31) Vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi,
    non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati;
    saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03).                   2
32) Alghe (v.d. ex 14.05).                                          2
33) Olio di oliva, morchie e fecce d'olio di oliva (v d ex 15 07 -
    ex 15.17).                                                      2
34) Cera d'api greggia (v.d ex 15.15).                              8
35) Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con
    metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve
    fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04
    - ex 22.05).                                                    2
36) Vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi
    ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventuno
    per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05).                  8
37) Sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07).                2
38) Aceto di vino (v.d. ex 22.10).                                  2
39) Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione
    dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04).         2
40) Fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05).                    2
41) Prodotti di origine vegetale del genere di quelli
    utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
    né compresi altrove (v.d. 23.06).                               2
42) Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v d. 24.01) 2
43) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine;
    cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01)              2

44) Legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato
    (v.d. 44.03).                                                   2
45) Legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale
    (v.d. ex 44.04).                                                2
46) Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero
    frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01).              2
47) Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01).       8
48) Lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di
    lana e di peli (v.d. ex 53.01 - ex 53.03).                      8
49) Peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02).       8
50) Lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino
    (v.d. ex 54.01).                                                2
51) Ramiè greggio (v.d. ex 54.02).                                  2
52) Cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né
    cardati (v.d. 55 01 - 55.03).                                   2
53) Canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata;
    stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01).                     2
54) Abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02).       2
55) Sisal greggia (v.d. ex 57.04).                                  2
56) Olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (1).         8
------------
          (1)  Numero  introdotto  dall'art 6 della legge 22 dicembre
          1980, n. 889