(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
  PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
  1. Definizione e  funzione  del  bilancio  consolidato  del  gruppo
amministrazione pubblica 
  Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e societa' che fa capo
ad un'amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di
rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo  e
di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. 
  Per rappresentare la  consistenza  patrimoniale  e  finanziaria  il
bilancio consolidato predisposto  sulla  base  della  dimensione  del
controllo  esercitato  nei  confronti  dei  componenti  del   gruppo,
utilizza il metodo di consolidamento integrale o  proporzionale.  Per
rappresentare le esternalizzazioni, invece, il  bilancio  consolidato
e' elaborato sulla base dell'incidenza  dei  ricavi  imputabili  alla
controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente  del
gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate. 
  Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe  necessario
predisporre due diversi bilanci consolidati. 
  Gli enti che partecipano alla sperimentazione di  cui  all'articolo
36 del decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  redigono  un
bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto  la
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico  della
complessiva  attivita'  svolta  dall'ente   attraverso   le   proprie
articolazioni  organizzative,  i  suoi  enti  strumentali  e  le  sue
societa' controllate e partecipate. 
  In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 
    a) sopperire alle carenze informative e  valutative  dei  bilanci
degli enti che perseguono le proprie funzioni anche  attraverso  enti
strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in  societa',  dando
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte
di indirizzo, pianificazione e controllo; 
    b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo  strumento
per programmare, gestire e  controllare  con  maggiore  efficacia  il
proprio gruppo comprensivo di enti e societa'. 
    c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e
finanziarie  di  un  gruppo  di  enti  e  societa'  che  fa  capo  ad
un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 
  Il bilancio consolidato del gruppo di  un'amministrazione  pubblica
e': 
  - obbligatorio, dal 2013, per tutti gli  enti  in  sperimentazione,
esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
  - predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al titolo  IV
del presente decreto e del presente principio; 
  - composto dal conto economico,  dallo  stato  patrimoniale  e  dai
relativi allegati; 
  - riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascuno  degli
anni di sperimentazione; 
  -  predisposto  facendo  riferimento  all'area  di  consolidamento,
individuata  dall'ente  capogruppo,  alla  data   del   31   dicembre
dell'esercizio cui si riferisce; 
  - approvato entro il 30 giugno dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. 
  2. Il gruppo "amministrazione pubblica" 
  Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli  enti  e
gli organismi strumentali, le societa' controllate e  partecipate  da
un'amministrazione pubblica come definito dal titolo IV del  presente
decreto. 
  La definizione del gruppo amministrazione pubblica  fa  riferimento
ad  una  nozione  di   controllo   di   "diritto",   di   "fatto"   e
"contrattuale", anche nei casi in cui non e' presente  un  legame  di
partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed
a una nozione di partecipazione. 
  Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica": 
  1)  gli   organismi   strumentali   dell'amministrazione   pubblica
capogruppo come definiti dall'articolo 20 del  presente  decreto,  in
quanto trattasi delle articolazioni  organizzative  della  capogruppo
stessa  e,  di  conseguenza,  gia'  compresi   nel   bilancio   della
capogruppo; 
  2) gli enti strumentali dell'amministrazione  pubblica  capogruppo,
costituiti dagli enti pubblici e privati  e  dalle  aziende  nei  cui
confronti la capogruppo: 
    a) ha il possesso, diretto o  indiretto,  della  maggioranza  dei
voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; 
    b) ha il potere assegnato da  legge,  statuto  o  convenzione  di
nominare o rimuovere  la  maggioranza  dei  componenti  degli  organi
decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte  strategiche  e  le
politiche di settore, nonche' a  decidere  in  ordine  all'indirizzo,
alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un  ente
o di un'azienda; 
    c) esercita, direttamente o  indirettamente  la  maggioranza  dei
diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,  competenti  a
definire le scelte strategiche e le politiche di settore,  nonche'  a
decidere  in  ordine  all'indirizzo,  alla  pianificazione  ed   alla
programmazione dell'attivita' dell'ente o dell'azienda; 
    d) ha l'obbligo di ripianare  i  disavanzi  nei  casi  consentiti
dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; 
    e) esercita un'influenza  dominante  in  virtu'  di  contratti  o
clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti
o clausole.  I  contratti  di  servizio  pubblico  e  di  concessione
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attivita'
oggetto di tali  contratti  presuppongono  l'esercizio  di  influenza
dominante. 
  3)   le   societa'   controllate   dall'amministrazione    pubblica
capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 
    a) ha il possesso, diretto o indiretto,  anche  sulla  scorta  di
patti  parasociali,   della   maggioranza   dei   voti   esercitabili
nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare
una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; 
    b) ha il diritto, in virtu' di un contratto  o  di  una  clausola
statutaria, di esercitare un'influenza  dominante,  quando  la  legge
consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio  pubblico
e di concessione stipulati con societa' che svolgono  prevalentemente
l'attivita' oggetto di tali contratti  presuppongono  l'esercizio  di
influenza dominante; 
  4)   le   societa'   partecipate   dell'amministrazione    pubblica
capogruppo,  costituite  dalle  societa'  a   totale   partecipazione
pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione
o dell'ente locale indipendentemente dalla quota  di  partecipazione.
Sulla base dei risultati  della  sperimentazione  la  definizione  di
societa' partecipata potra' essere estesa alle societa'  nelle  quali
la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di
una quota significativa di voti,esercitabili  in  assemblea,  pari  o
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di  societa'
quotata. 
  Ai fini dell'inclusione nel  gruppo  dell'amministrazione  pubblica
non rileva la forma giuridica ne' la differente natura dell'attivita'
svolta dall'ente strumentale o dalla societa'. 
  Il gruppo "amministrazione pubblica" puo' comprendere anche  gruppi
intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal  caso  il
bilancio  consolidato  e'  predisposto  aggregando  anche  i  bilanci
consolidati dei gruppi intermedi. 
  3. Attivita' preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo: 
  3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione
del bilancio consolidato 
  Gli enti in sperimentazione, nell'ambito dei documenti  riguardanti
la  programmazione  della  gestione  degli  esercizi  2012   e   2013
predispongono due distinti elenchi concernenti: 
    1) gli enti, le aziende e le societa' che  compongono  il  gruppo
amministrazione pubblica, in applicazione dei principi  indicati  nel
paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le societa'  che,  a
loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni  pubbliche  o
di imprese; 
    2) gli enti, le aziende  e  le  societa'  componenti  del  gruppo
comprese nel bilancio consolidato. 
  Gli enti e le societa' del gruppo compresi nell'elenco  di  cui  al
punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei
casi di: 
    a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo e'
irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato  economico  del
gruppo. 
  Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno
dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per  cento  per
gli enti locali e al 5  per  cento  per  le  Regioni  e  le  Province
autonome  rispetto   alla   posizione   patrimoniale,   economico   e
finanziaria della capogruppo: 
      - totale dell'attivo, 
      - patrimonio netto, 
      - totale dei ricavi caratteristici. 
    b) Impossibilita'  di  reperire  le  informazioni  necessarie  al
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese  sproporzionate.  I
casi  di  esclusione  del  consolidamento  per  detto   motivo   sono
evidentemente estremamente limitati e  riguardano  eventi  di  natura
straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamita' naturali) . 
    c)  enti  in  contabilita'  finanziaria  non  partecipanti   alla
sperimentazione a meno che non abbiano gia' adottato una contabilita'
economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal presente decreto
per gli enti in contabilita' finanziaria; 
  Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine  dell'esercizio  per
tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione
definitiva dei due elenchi e'  inserita  nella  nota  integrativa  al
bilancio consolidato. 
  Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di  cui  al  punto  2)  e'
trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di  consolidato
al fine di consentire a tutti i componenti del  gruppo  di  conoscere
con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni
richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2. 
  3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo 
  Prima  dell'avvio  di  ciascuno  degli  esercizi   riguardanti   la
sperimentazione   (   2012   e   2013)   ,   o   appena    possibile,
l'amministrazione pubblica capogruppo: 
    a) comunica agli enti, alle  aziende  e  alle  societa'  comprese
nell'elenco 2 del  paragrafo  precedente  che  saranno  comprese  nel
proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; 
    b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi
nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente); 
    c) impartisce le direttive necessarie per  rendere  possibile  la
predisposizione del bilancio consolidato. 
  Tali direttive riguardano: 
    1) le  modalita'  e  i  tempi  di  trasmissione  dei  bilanci  di
esercizio,  dei  rendiconti  o  dei  bilanci  consolidati   e   delle
informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato.
I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi
alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci  e,  in
ogni caso, entro il  20  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding  sono  trasmessi
entro il 20 maggio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento.
L'osservanza  di  tali  termini  e'  particolarmente  importante,  in
considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione  delle
operazioni di consolidamento, per permettere il  rispetto  dei  tempi
previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio  consolidato.
Se alle scadenze previste i bilanci dei  componenti  del  gruppo  non
sono ancora stati approvati, e'  trasmesso  il  pre-consuntivo  o  il
bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. 
    2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le
informazioni  integrative  che  i  componenti   del   gruppo   devono
trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.  Di
norma i documenti richiesti comprendono  lo  stato  patrimoniale,  il
conto  economico  e  le  informazioni  di  dettaglio  riguardanti  le
operazioni interne al gruppo  (crediti,  debiti,  proventi  e  oneri,
utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti
del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa  del
bilancio consolidato. 
    3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta,
in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare  i  bilanci  del  gruppo,
compresi i bilanci consolidati intermedi,  ai  criteri  previsti  nel
presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica
, per gli enti del gruppo in contabilita' economico-patrimoniale.  In
particolare, la capogruppo predispone  e  trasmette  ai  propri  enti
strumentali e societa' controllate linee guida concernenti i  criteri
di valutazione di bilancio e le modalita' di  consolidamento  (per  i
bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con  la
disciplina civilistica. 
  Per  gli  enti  in  contabilita'  finanziaria  che  partecipano  al
bilancio consolidato, nel corso della sperimentazione,  l'uniformita'
dei bilanci e' garantita dalle disposizioni del presente decreto. Per
i componenti del gruppo  che  adottano  la  contabilita'  civilistica
l'uniformita' dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio
dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente  esercitabili  dai
capogruppo nei confronti dei propri enti e societa'. 
  In particolare, la capogruppo invita i  componenti  del  gruppo  ad
adottare il criterio  del  patrimonio  netto  per  contabilizzare  le
partecipazioni al capitale di componenti del gruppo,  eccetto  quando
la partecipazione e' acquistata e posseduta esclusivamente  in  vista
di  una  dismissione  entro  l'anno.   In   quest'ultimo   caso,   la
partecipazione e' contabilizzata in base al criterio del costo. 
  Nel caso in  cui,  alla  fine  dell'esercizio  di  riferimento  del
consolidato, l'elenco degli enti compresi  nel  bilancio  pluriennale
risulti  variato   rispetto   alla   versione   elaborata   all'avvio
dell'esercizio, tale  elenco  deve  essere  nuovamente  trasmesso  ai
componenti del "gruppo amministrazione pubblica". 
  4. Elaborazione del bilancio consolidato 
  4.1 Attivita' diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare 
  Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al  paragrafo  3.2  i
componenti del gruppo trasmettono  la  documentazione  necessaria  al
bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da: 
  -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti  del  gruppo
che sono, a loro volta, capi gruppo di imprese o  di  amministrazioni
pubbliche), 
  - il bilancio di esercizio da parte dei componenti del  gruppo  che
adottano la contabilita' economico-patrimoniale, 
  - il rendiconto dell'esercizio da parte dei componenti  del  gruppo
che   adottano   la   contabilita'   finanziaria   affiancata   dalla
contabilita' economico-patrimoniale. 
  Nei casi in cui  i  criteri  di  valutazione  e  di  consolidamento
adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare  non  sono  tra
loro uniformi, pur se corretti, l'uniformita' e' ottenuta  apportando
a tali bilanci opportune rettifiche in  sede  di  consolidamento.  Ad
esempio, puo' essere necessario procedere alla rettifica dei  bilanci
per rendere omogenei gli  accantonamenti  ai  fondi  ammortamenti  se
effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di  beni
o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce  che
e' accettabile derogare all'obbligo di  uniformita'  dei  criteri  di
valutazione quando la conservazione  di  criteri  difformi  sia  piu'
idonea a realizzare l'obiettivo della  rappresentazione  veritiera  e
corretta. In questi casi,  l'informativa  supplementare  al  bilancio
consolidato deve specificare la difformita'  dei  principi  contabili
utilizzati e i motivi che ne sono alla base. 
  La difformita' nei  principi  contabili  adottati  da  una  o  piu'
controllate, e' altresi' accettabile, se essi non sono rilevanti, sia
in  termini  quantitativi  che  qualitativi,   rispetto   al   valore
consolidato della voce in questione. 
  4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo 
  Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i
componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato  con  i  terzi
estranei al gruppo. Il  bilancio  consolidato  si  basa  infatti  sul
principio    che    esso    deve     riflettere     la     situazione
patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni,  incluso  il  risultato
economico conseguito, di un'unica entita' economica composta  da  una
pluralita' di soggetti giuridici. 
  Pertanto, devono essere eliminati  in  sede  di  consolidamento  le
operazioni e i saldi reciproci, perche'  costituiscono  semplicemente
il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti,  qualora
non   fossero   eliminate   tali   partite,   i   saldi   consolidati
risulterebbero indebitamente accresciuti. La  corretta  procedura  di
eliminazione di tali poste  presuppone  l'equivalenza  delle  partite
reciproche e l'accertamento delle eventuali  differenze.  Particolare
attenzione va posta sulle partite "in transito" per  evitare  che  la
loro omessa registrazione da parte di  una  societa'  da  consolidare
renda i saldi non omogenei. 
  La redazione del bilancio consolidato richiede  pertanto  ulteriori
interventi di  rettifica  dei  bilanci  dei  componenti  del  gruppo,
riguardanti  i  saldi,  le  operazioni,  i  proventi  e   gli   oneri
riguardanti   operazioni   effettuate    all'interno    del    gruppo
amministrazione pubblica. 
  L'identificazione   delle   operazioni    infragruppo    ai    fini
dell'eliminazione e dell'elisione  dei  dati  contabili  relativi  e'
effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del
gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come  indicato  al
punto 2 del paragrafo 3.2. 
  La maggior parte  degli  interventi  di  rettifica  non  modificano
l'importo del risultato economico e del patrimonio  netto  in  quanto
effettuati eliminando per lo stesso  importo  poste  attive  e  poste
passive del patrimonio  o  singoli  componenti  del  conto  economico
(quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali,  che
di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per
Trasferimenti o contributi o i costi  ed  i  ricavi  concernenti  gli
acquisti e le vendite). 
  Altri interventi di rettifica hanno effetto  invece  sul  risultato
economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano
gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati  con  terzi.
Ad esempio, se una componente  del  gruppo  ha  venduto  ad  un'altra
componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o  una
minusvalenza,  ma  l'immobile  e'  ancora  presente  all'interno  del
gruppo, la  minusvalenza  o  la  plusvalenza  rilevata  nel  bilancio
dell'ente o societa' che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di
conseguenza diminuira' il risultato di esercizio di  tale  componente
del gruppo e del gruppo nel suo complesso. 
  Particolari interventi di elisione sono costituiti da: 
  - l'eliminazione del valore contabile  delle  partecipazioni  della
capogruppo in ciascuna componente  del  gruppo  e  la  corrispondente
parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; 
  - l'analoga eliminazione dei  valori  delle  partecipazioni  tra  i
componenti del gruppo e delle  corrispondenti  quote  del  patrimonio
netto; 
  -  l'eliminazione  degli  utili  e  delle  perdite   derivanti   da
operazioni infragruppo compresi nel valore  contabile  di  attivita',
quali le rimanenze e  le  immobilizzazioni  costituite,  ad  esempio,
l'eliminazione   delle   minusvalenze   e    plusvalenze    derivanti
dall'alienazione di immobilizzazioni che sono  ancora  di  proprieta'
del gruppo. 
  Nel caso di operazioni tra la controllante  e  le  sue  controllate
oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non e'  oggetto
di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore  aggiunto  pagata  dalle
amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali  l'IVA
e' detraibile, non e' oggetto di eliminazione e rientra tra  i  costi
del conto economico consolidato. 
  L'eliminazione di dati contabili puo' essere evitata se relativa ad
operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il  motivo
nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali  ed
economici e' misurata rispettivamente con  riferimento  all'ammontare
complessivo degli elementi patrimoniali ed  economici  di  cui  fanno
parte. 
  4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi 
  Nel conto economico e nello stato patrimoniale di  ciascun  ente  o
gruppo intermedio che  compone  il  gruppo,  rettificato  secondo  le
modalita' indicate nel paragrafo precedente, e' identificata la quota
di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio,  positivo
o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel  patrimonio  netto,
distinta da quella di pertinenza della capogruppo. 
  Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel
valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota  di
pertinenza di terzi delle variazioni del  patrimonio  netto  avvenute
dall'acquisizione. 
  Se  una  societa'  del  gruppo  ha   emesso   azioni   privilegiate
cumulative, possedute da azionisti di minoranza e  classificate  come
patrimonio netto, la quota  di  competenza  del  risultato  economico
d'esercizio  della  capogruppo  e'  determinata  tenendo  conto   dei
dividendi spettanti agli azionisti privilegiati,  anche  se  la  loro
distribuzione non e' stata deliberata. 
  Nel  caso  in  cui  in  un  ente  strumentale  o  in  una  societa'
controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro  quota  di
pertinenza del patrimonio netto,  l'eccedenza  -  ed  ogni  ulteriore
perdita  attribuibile  ai  terzi  -  e'  imputata  alla   capogruppo.
Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi  si  siano  obbligati,
tramite  un'obbligazione  giuridicamente  vincolante,  a  coprire  la
perdita. Se, successivamente, la componente del  gruppo  realizza  un
utile, tale risultato e' attribuito alla compagine proprietaria della
capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei  terzi,
proprietari di minoranza, che erano state, in  precedenza,  assorbite
dalla capogruppo. 
  4.4 Consolidamento dei bilanci 
  I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati
secondo le modalita' indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati
voce per voce,  facendo  riferimento  ai  singoli  valori  contabili,
rettificati sommando tra loro i  corrispondenti  valori  dello  stato
patrimoniale  (attivo,  passivo  e  patrimonio  netto)  e  del  conto
economico (ricavi e proventi, costi e oneri): 
  - per l'intero importo delle  voci  contabili  con  riferimento  ai
bilanci degli enti strumentali  e  delle  societa'  controllate  (cd.
metodo integrale); 
  - per un importo proporzionale alla quota  di  partecipazione,  con
riferimento  ai  bilanci  delle  societa'  partecipate  (cd.   metodo
proporzionale). 
  Nel bilancio consolidato e' rappresentata la quota di pertinenza di
terzi,  sia  nello  stato  patrimoniale  che  nel  conto   economico,
distintamente da quella della capogruppo. 
  5. La nota integrativa al bilancio consolidato 
  Al bilancio consolidato e' allegata una  relazione  sulla  gestione
che comprende la nota integrativa. 
  La nota integrativa indica: 
  - i criteri di valutazione applicati; 
  - le ragioni delle piu' significative variazioni intervenute  nella
consistenza  delle  voci   dell'attivo   e   del   passivo   rispetto
all'esercizio precedente (escluso il primo anno di  elaborazione  del
bilancio consolidato); 
  - distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei  crediti  e  dei
debiti di durata residua  superiore  a  cinque  anni,  e  dei  debiti
assistiti  da  garanzie  reali  su  beni  di  imprese   incluse   nel
consolidamento,  con  specifica  indicazione   della   natura   delle
garanzie; 
  - la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri
accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare e'
significativo; 
  - la suddivisione degli interessi e degli  altri  oneri  finanziari
tra le diverse tipologie di finanziamento; 
  - la composizione  delle  voci  "proventi  straordinari"  e  "oneri
straordinari", quando il loro ammontare e' significativo; 
  - cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei  compensi
spettanti agli amministratori e ai  sindaci  dell'impresa  capogruppo
per lo svolgimento di tali funzioni anche in  altre  imprese  incluse
nel consolidamento; 
  - per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati  il  loro
fair value ed informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura. 
  - l'elenco degli enti e delle societa' che compongono il gruppo con
l'indicazione  per  ciascun  componente  del  gruppo  amministrazione
pubblica: 
    - - della denominazione, della sede e del capitale e se  trattasi
di una capogruppo intermedia; 
    - - delle quote possedute, direttamente o  indirettamente,  dalla
capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo.; 
    -  -  se  diversa,  la  percentuale  dei  voti   complessivamente
spettanti nell'assemblea ordinaria. 
    - - della ragione dell'inclusione nel consolidato  degli  enti  o
delle societa' se gia' non risulta dalle indicazioni richieste  dalle
lettere b) e c) del comma 1. 
    - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti
strumentali o societa' controllate e partecipante dalla capogruppo.: 
    -  qualora  si  sia  verificata  una  variazione  notevole  nella
composizione del complesso delle imprese incluse nel  consolidamento,
devono essere fornite le informazioni che  rendano  significativo  il
confronto  fra  lo  stato   patrimoniale   e   il   conto   economico
dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione  del
primo esercizio di sperimentazione); 
    - l'elenco degli enti, le aziende e le  societa'  componenti  del
gruppo  comprese  nel  bilancio  consolidato  con  l'indicazione  per
ciascun componente: 
      a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio  e,
al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza
dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi
propri, compresivi delle entrate esternalizzate; 
      b) delle spese di personale utilizzato a  qualsiasi  titolo,  e
con qualsivoglia tipologia contrattuale; 
      c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o
altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni 
  6. Principio finale Per quanto non  specificatamente  previsto  nel
presente documento  si  fa  rinvio  ai  Principi  contabili  generali
civilistici  e  a   quelli   emanati   dall'Organismo   Italiano   di
Contabilita' (OIC).