(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal-art. 7)
 
                             Articolo 7 
               Accesso a biblioteche, archivi, musei, 
                        laboratori di ricerca 
 
    Conformemente   alla   propria   legislazione,   ciascuna   Parte
Contraente  garantisce  agli  specialisti,  agli   universitari,   ai
ricercatori  ed  agli  insegnanti  dell'altra  Parte,   l'accesso   a
biblioteche, archivi,  musei,  laboratori  di  ricerca  ed  organismi
culturali. 
    Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione  tra
le rispettive istituzioni archivistiche.