Articolo 7 Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali. Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.