(Articolo 87) ALLEGATO 4 (ex allegato IV eecc) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO Nel valutare l'offerta di coinvestimento a norma dell'articolo 87 comma 1, l'autorita' nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorita' nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l'accessibilita' dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato: a) l'offerta di coinvestimento e' aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell'offerta di coinvestimento. L'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato puo' includere nell'offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacita' finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacita' di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sara' programmata l'installazione, l'accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e cosi' via; b) l'offerta di coinvestimento e' trasparente: - l'offerta e' disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato; - tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell'accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e - il processo, al pari della tabella di marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento e' fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni; c) l'offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare: - a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all'accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell'adesione, tra l'altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l'acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights of use - IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l'adesione all'accordo di coinvestimento e per l'eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali e' stato espresso un impegno; - l'offerta deve permettere una certa flessibilita' in termini di valore e tempistica dell'impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilita' di impegnarsi in modo graduale ed e' fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori piu' piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione rassicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri; - un premio crescente nel tempo e' considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all'accordo di coinvestimento dopo l'avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi; - l'accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all'accordo di coinvestimento, subordinatamente all'obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell'accordo di coinvestimento; - i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all'infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell'offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell'installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l'accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori. d) l'offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l'installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacita'.