(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
                                    (Articolo 2, comma 2, lettera d)) 
 
   REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE  DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI  MATERIALI  DI  MOLTIPLICAZIONE  CERTIFICATI  COME
"CONTROLLATI". 
 
   1. REQUISITI PER TUTTI GLI ESAMI 
 
a) Requisiti generali 
   I materiali di base devono essere conformi ai pertinenti 
requisiti di cui all'allegato III o all'allegato IV. 
   Le prove effettuate per consentire l'ammissione di materiali di 
base sono predisposte, organizzate e condotte, e i relativi 
risultati sono interpretati, conformemente a procedure riconosciute 
a livello internazionale. I materiali di moltiplicazione sottoposti 
a prove comparative devono essere confrontati con uno o 
preferibilmente piu' prototipi scelti in precedenza. 
 
b) Caratteri soggetti ad esame 
   i) le prove devono consentire di valutare caratteristiche 
specifiche, che devono essere indicate per ciascuna prova; 
   ii) l'esame verte normalmente sull'adattamento, sulla crescita e 
sui fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altri caratteri 
ritenuti importanti, tenuto conto del fine specifico perseguito, 
sono valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione 
in cui ha luogo la prova; 
 
c) Documentazione 
   I dati registrati, che devono essere messi a disposizione 
dell'organismo ufficiale, devono indicare le stazioni in cui hanno 
avuto luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, 
l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni 
dovuti a fattori abiotici o biotici. L'eta' dei materiali e i 
risultati della valutazione devono essere registrati presso 
l'organismo ufficiale. 
 
d) Dispositivi sperimentali 
   i) Ogni campione di materiale di moltiplicazione deve essere 
costituito, piantato e gestito in modo identico, per quanto lo 
consentono i diversi tipi di materiale vegetale. 
   ii) Ogni esperimento deve essere condotto secondo un progetto 
statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter 
valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente da 
esaminare. 
 
e) Analisi e validita' dei risultati 
   i) I dati che risultano dagli esperimenti devono essere 
analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello 
internazionale; devono essere presentati risultati per ogni 
carattere soggetto a esame. 
   ii) Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai 
risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili. 
   iii) Deve essere inoltre proposta la regione di probabile 
adattamento all'interno del paese in cui e' stata effettuata 
la prova e devono essere indicate le caratteristiche che 
potrebbero limitarne l'utilita'. 
   iv) Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di 
moltiplicazione non sono conformi almeno alle caratteristiche 
       - dei materiali di base, o 
       - di analoga resistenza del materiale di base nei confronti 
di organismi nocivi d'importanza economica, tali materiali di molti- 
plicazione sono eliminati. 
 
2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEI 
   MATERIALI DI BASE 
 
   a) Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti 
dei seguenti materiali di base: arboreti da seme, genitori, cloni e 
miscugli di cloni. 
   b) Documentazione 
      Per l'ammissione dei materiali di base e' richiesta la 
seguente documentazione supplementare: 
         i) l'identita', l'origine e l'albero genealogico dei 
componenti valutati; 
         ii) la designazione dell'incrocio utilizzata per ottenere i 
materiali di moltiplicazione impiegati nella prova. 
   c) Procedure di prova 
      Devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
         i) il valore genetico di ciascun componente deve essere 
valutato in due o piu' stazioni, delle quali almeno una deve trovarsi 
in un ambiente adatto all'uso proposto dei materiali di 
moltiplicazione; 
         ii) la supposta superiorita' dei materiali di moltipli- 
cazione da commercializzare deve essere valutata in base a tali 
valori genetici e alla specifica designazione dell'incrocio; 
         iii) le prove e le valutazioni genetiche devono essere 
approvate dall'organismo ufficiale. 
   d) Interpretazione 
         i) La supposta superiorita' dei materiali di moltiplicazione 
deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento 
per un carattere o un insieme di caratteri. 
         ii) Deve essere indicato se il valore genetico stimato dei 
materiali di moltiplicazione e' inferiore alla popolazione di 
riferimento per ogni carattere importante. 
 
3. REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEI MATERIALI DI 
   MOLTIPLICAZIONE 
 
a) Campionatura dei materiali di moltiplicazione 
   i) I campioni dei materiali di moltiplicazione per le prove 
comparative devono essere effettivamente rappresentativi dei 
materiali di moltiplicazione derivati dai materiali di base che 
devono essere ammessi. 
   ii) I materiali di moltiplicazione sessuale per le prove compa- 
       rative devono essere 
       - raccolti durante anni di buona fioritura e di buona produ- 
zione di sementi e i frutti; puo' essere utilizzata l'impollinazione 
artificiale, 
       - raccolti secondo metodi che consentono di garantire la rap- 
presentativita' dei campioni ottenuti. 
 
b) Prototipi 
   i) Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi 
nelle prove e' possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha 
luogo la prova. I prototipi sono rappresentati in linea di massima 
da materiali che hanno dato buoni risultati per la silvicoltura, al 
momento in cui ha avuto inizio la prova e nelle condizioni ecologi- 
che per le quali si propone la certificazione del materiale. Proven- 
gono, se possibile, da soprassuoli selezionati secondo i criteri di 
cui all'allegato III o da materiale di base ufficialmente ammesso ai 
fini della produzione di materiali controllati. 
   ii) Per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile 
entrambe le specie parentali devono essere comprese tra i prototipi. 
iii) Possibilmente, devono essere utilizzati piu' prototipi. In  caso
   di necessita' giustificata, un prototipo puo' essere sostituito 
dal materiale di moltiplicazione piu' adatto tra quelli soggetti alla
prova o dalla media dei componenti della prova. 
   iv) Gli stessi prototipi sono utilizzati in tutte le prove nel 
maggior numero possibile di condizioni di ubicazione. 
 
c) Interpretazione 
   i) Deve essere constatata una superiorita' significativa rispetto 
ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno uno dei 
caratteri importanti. 
   ii) Bisogna indicare chiaramente i caratteri d'importanza 
economica o ambientale per i quali si e' constatata una 
significativa inferiorita' rispetto a quelli dei prototipi 
e i loro effetti devono essere compensati da caratteri favorevoli. 
 
   4. AMMISSIONE CONDIZIONATA 
 
   In base a una valutazione preliminare di prove  avviate  da  poco,
puo' essere  concessa  un'ammissione  condizionata.  La  superiorita'
constatata in base a una valutazione precoce  dev'essere  riesaminata
al massimo dopo dieci anni. 
 
   5. ESAMI PRECOCI 
 
   Gli esami in vivaio, in serra  e  in  laboratorio  possono  essere
ammessi   dall'organismo   ufficiale   ai   fini   di   un'ammissione
condizionata o definitiva  qualora  sia  dimostrato  che  esiste  una
stretta correlazione tra gli elementi  misurati  e  i  caratteri  che
dovrebbero essere valutati nelle prove  in  ambiente  forestale.  Gli
altri caratteri da esaminare devono essere conformi ai  requisiti  di
cui al paragrafo 3.