Allegato 5 CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA' DEL RAFFORZAMENTO LOCALE (ASSENZA DI CARENZE GRAVI) - ART. 11, COMMA 2 Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza. a) Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: altezza non oltre tre piani fuori terra (21); assenza di pareti portanti in falso; assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale; assenza di danni strutturali medio-gravi visibili; tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009, n. 617, delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari); valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima puo' essere ricavata, in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617; buone condizioni di conservazione. b) Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche: realizzazione successiva al 1970; struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali; altezza non oltre quattro piani fuori terra; forma in pianta relativamente compatta; assenza di danni strutturali medio-gravi visibili; tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa; tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100; buone condizioni di conservazione. c) Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura. d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo. (21) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuera' le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) e' inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.