(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
          CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA' DEL RAFFORZAMENTO 
        LOCALE (ASSENZA DI CARENZE GRAVI) - ART. 11, COMMA 2 
 
    Per  gli  interventi  di  rafforzamento  locale  su  edifici,  la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art.
9  puo'  essere  considerata  soddisfatta  se   l'edificio   rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni  di  seguito  riportate.  Tali
condizioni sono valide solo ai fini del contributo  concesso  con  la
presente ordinanza. 
    a) Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: 
    altezza non oltre tre piani fuori terra (21); 
    assenza di pareti portanti in falso; 
    assenza di murature portanti costituite da elementi in  laterizio
non strutturale; 
    assenza di danni strutturali medio-gravi visibili; 
    tipologie  di   muratura   ricomprese   nella   tabella   C8A.2.1
dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009, n. 617,  delle
norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14
gennaio 2008, con esclusione della  prima  tipologia  di  muratura  -
Muratura  in  pietrame  disordinata  (ciottoli,  pietre  erratiche  e
irregolari); 
    valore della compressione media nei setti murari per effetto  dei
soli carichi  permanenti  e  variabili  non  superiore  a  1/5  della
resistenza media a compressione; quest'ultima puo'  essere  ricavata,
in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della
citata appendice alla circolare n. 617; 
    buone condizioni di conservazione. 
    b)  Per  edifici  in  calcestruzzo  armato,  in  acciaio   o   in
combinazione con le seguenti caratteristiche: 
    realizzazione successiva al 1970; 
    struttura caratterizzata da  un  sistema  resistente  alle  forze
orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali; 
    altezza non oltre quattro piani fuori terra; 
    forma in pianta relativamente compatta; 
    assenza di danni strutturali medio-gravi visibili; 
    tensione  media  di  compressione  negli   elementi   strutturali
verticali portanti in cemento armato per  effetto  dei  soli  carichi
permanenti e variabili inferiore a 4 MPa; 
    tensione  media  di  compressione  negli   elementi   strutturali
verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti
e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza
massima delle colonne inferiore a 100; 
    buone condizioni di conservazione. 
    c)   Per   edifici   a   struttura   mista   devono    sussistere
contemporaneamente  le  condizioni  specificate  in   precedenza   ed
applicabili  a  ciascuna   tipologia   strutturale   costituente   la
struttura. 
    d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite  di  scala
fissa) e quelle  abitabili  costituiscono,  ai  fini  della  presente
ordinanza, un piano  che  rientra  nel  conteggio  complessivo  delle
superfici ammissibili a contributo. 
         
     (21) Riguardo  alla  determinazione  del  numero  dei  piani  da
considerare  fuori  terra,  il   progettista   effettuera'   le   sue
valutazioni  considerando  il  possibile  coinvolgimento  del   piano
seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso  che
possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del  terremoto,
tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni  modo,
possono considerarsi piani interrati solo  quelli  in  cui  l'altezza
fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso  di  edifici
posti su pendio) e' inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.