(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca-art. 10)
 
                             Articolo 10 
        Collaborazione per il contrasto al traffico illecito 
                          di beni culturali 
 
    1. Le Parti Contraenti si impegnano  a  realizzare  attivita'  di
cooperazione, incluse attivita' di formazione, al fine di contrastare
il traffico illecito di beni culturali  con  azioni  di  prevenzione,
repressione e rimedio, secondo le rispettive  legislazioni  nazionali
vigenti, nel rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla  Convenzione
Internazionale UNESCO sulla Prevenzione e Proibizione degli  Illeciti
in Materia di Importazione,  Esportazione  e  Trasferimento  di  Beni
Culturali del 14 novembre 1970,  e  degli  obblighi  derivanti  dalla
Convenzione UNIDROIT  sui  Beni  Culturali  Rubati  ed  Illecitamente
Esportati del 24 giugno 1995. 
    2. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a  collaborare  nella
protezione  del  patrimonio  culturale   sommerso   e   nel   settore
dell'archeologia subacquea, sulla base dei principi  enucleati  nella
Convenzione Internazionale UNESCO  sulla  Protezione  del  Patrimonio
Culturale Subacqueo del 2 novembre 2001.