Articolo 10 Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali 1. Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare attivita' di cooperazione, incluse attivita' di formazione, al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali vigenti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali del 14 novembre 1970, e degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNIDROIT sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati del 24 giugno 1995. 2. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei principi enucleati nella Convenzione Internazionale UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2 novembre 2001.