Articolo 12 Commissione Mista 1. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista, qui di seguito denominata Commissione, incaricata di esaminare i progressi della cooperazione in materia culturale, di istruzione e scientifico-tecnologica, nonche' di elaborare Programmi Esecutivi pluriennali. 2. Tale Commissione si riunira' alternativamente nei rispettivi territori in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. 3. Nell'applicazione del presente Accordo e ai fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione, essa potra' sottoporre all'attenzione delle rispettive Autorita' competenti eventuali modifiche al presente Accordo.