(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca-art. 14)
 
                             Articolo 14 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in  vigore  il  trentesimo  (30°)
giorno  successivo  alla  data  della  ricezione  dell'ultima   delle
notifiche sull'avvenuto espletamento  delle  procedure  interne  allo
scopo previste dai rispettivi ordinamenti. 
    2. Il presente  Accordo  potra'  essere  modificato  o  integrato
consensualmente dalle Parti Contraenti mediante scambio di  note:  le
modifiche  cosi'  concordate  entreranno  in  vigore  con  le  stesse
procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. 
    3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   Accordo
cesseranno  di  avere  effetto,  nei  rapporti  bilaterali   tra   la
Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  Slovacca,  le   disposizioni
dell'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica Socialista di Cecoslovacchia firmato a Praga
il 18 maggio 1971, nonche' dell'Accordo di  Cooperazione  Scientifica
tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30  novembre
1990. 
    4. Il presente Accordo avra' durata indeterminata. Ciascuna delle
Parti contraenti potra' denunciarlo in ogni momento per iscritto  per
le vie diplomatiche e  la  denuncia  avra'  effetto  al  termine  dei
centoottanta giorni (180 gg) successivi alla data di ricezione  della
notifica all'altra Parte contraente. 
    5.  La  cessazione  della  validita'  del  presente  Accordo  non
incidera'  sull'esecuzione  delle  attivita',  programmi  o  progetti
iniziati oppure in corso, ai quali saranno applicate le  disposizioni
del presente Accordo  fino  al  completamento,  salvo  che  le  Parti
Contraenti decidano diversamente. 
    Fatto a Bratislava, il 3 luglio 2015, in due originali, in lingua
italiana e in lingua slovacca, entrambi i  testi  facenti  ugualmente
fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico