Articolo 14 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data della ricezione dell'ultima delle notifiche sull'avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato o integrato consensualmente dalle Parti Contraenti mediante scambio di note: le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere effetto, nei rapporti bilaterali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca, le disposizioni dell'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista di Cecoslovacchia firmato a Praga il 18 maggio 1971, nonche' dell'Accordo di Cooperazione Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990. 4. Il presente Accordo avra' durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciarlo in ogni momento per iscritto per le vie diplomatiche e la denuncia avra' effetto al termine dei centoottanta giorni (180 gg) successivi alla data di ricezione della notifica all'altra Parte contraente. 5. La cessazione della validita' del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione delle attivita', programmi o progetti iniziati oppure in corso, ai quali saranno applicate le disposizioni del presente Accordo fino al completamento, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. Fatto a Bratislava, il 3 luglio 2015, in due originali, in lingua italiana e in lingua slovacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico