(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca-art. 3)
 
                             Articolo 3 
             Collaborazione nel settore dell'istruzione 
 
    Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione
nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione  ed
una  piu'  profonda  conoscenza  dell'arte,  della  cultura   e   del
patrimonio culturale dei due Paesi. Detta cooperazione si realizzera'
tramite: 
      a) l'insegnamento  della  lingua,  della  letteratura  e  della
cultura dell'altra Parte contraente, anche mediante il  rafforzamento
di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita', gli Istituti di
Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali; 
      b) la collaborazione per la formazione di docenti  in  aree  di
comune interesse; 
      c) lo sviluppo degli scambi di informazioni e di  pubblicazioni
scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue
dei due Paesi; 
      d) lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione
dei due Paesi; 
      e)  la  cooperazione  nell'ambito  delle  metodologie   e   dei
materiali didattici; 
      f) lo scambio di assistenti di  lingua  italiana  e  di  lingua
slovacca  presso  le  rispettive  scuole  secondarie  superiori,   in
relazione  alle  disponibilita'  finanziarie   ed   alla   diffusione
dell'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi; 
      g)  progetti  di  partenariato  e  di  scambio   tra   Istituti
Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione
di gemellaggi tra Istituti; 
      h)  lo  sviluppo  delle  collaborazioni  tra   Istituzioni   di
Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale  e
archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e
coreutiche, artistiche e del design,  anche  al  fine  di  realizzare
progetti congiunti a sostegno della mobilita' e della  partecipazione
a programmi europei di cooperazione; 
      i) l'intensificazione dei progetti  interuniversitari  e  degli
accordi interuniversitari diretti, mediante lo  scambio  di  docenti,
ricercatori e studiosi e la realizzazione di  ricerche  congiunte  su
temi di comune interesse; 
      j) il mutuo impegno a pervenire ad  accordi  per  il  reciproco
riconoscimento  di  titoli  di  studio  e  di   periodi   di   studio
universitario e post-universitario comparabili, anche per il  settore
dell'alta  formazione  artistica  e  musicale,  nel  rispetto   delle
direttive e dei regolamenti in  materia  dell'Unione  Europea,  fatti
salvi i principi dell'autonomia universitaria e  le  norme  nazionali
relative all'esercizio delle professioni; 
      k) la concessione di borse di studio a studenti universitari  e
post-universitari nonche' a studenti dell'alta formazione  artistica,
musicale e coreutica.