Articolo 3 Collaborazione nel settore dell'istruzione Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Detta cooperazione si realizzera' tramite: a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente, anche mediante il rafforzamento di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita', gli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali; b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse; c) lo sviluppo degli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi; d) lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi; e) la cooperazione nell'ambito delle metodologie e dei materiali didattici; f) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua slovacca presso le rispettive scuole secondarie superiori, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed alla diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi; g) progetti di partenariato e di scambio tra Istituti Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione di gemellaggi tra Istituti; h) lo sviluppo delle collaborazioni tra Istituzioni di Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, anche al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione; i) l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, mediante lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse; j) il mutuo impegno a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili, anche per il settore dell'alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti in materia dell'Unione Europea, fatti salvi i principi dell'autonomia universitaria e le norme nazionali relative all'esercizio delle professioni; k) la concessione di borse di studio a studenti universitari e post-universitari nonche' a studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.