(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
      Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento locale 
                     (assenza di carenze gravi) 
 
    Per  gli  interventi  di  rafforzamento  locale  su  edifici,  la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate all'art. 16, comma 3,
puo'  essere   considerata   soddisfatta   se   l'edificio   rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni  di  seguito  riportate.  Tali
condizioni sono valide solo ai fini del contributo  concesso  con  la
presente ordinanza. 
      a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche: 
        altezza non oltre 3 piani fuori terra (1) ; 
        assenza di pareti portanti in falso; 
        assenza  di  murature  portanti  costituite  da  elementi  in
laterizio non strutturale; 
        assenza di danni strutturali medio - gravi visibili; 
        tipologie di muratura ricomprese nella  tabella  C.8.5.I  del
capitolo C.8.5.3.1 alla circolare 21 gennaio 2019, n. 7  delle  Norme
tecniche per le  costruzioni  emanate  con  decreto  ministeriale  17
gennaio 2018, con esclusione della  prima  tipologia  di  muratura  -
Muratura  in  pietrame  disordinata  (ciottoli,  pietre  erratiche  e
irregolari); 
        valore della compressione media nei setti murari per  effetto
dei soli carichi permanenti e variabili non  superiore  a  1/5  della
resistenza media a compressione; quest'ultima puo'  essere  ricavata,
in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C.8.5.I della
citata circolare n. 7; 
        buone condizioni di conservazione. 
      b.  Per  edifici  in  calcestruzzo  armato,  in  acciaio  o  in
combinazione con le seguenti caratteristiche: 
        realizzazione successiva al 1970; 
        struttura caratterizzata da un sistema resistente alle  forze
orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali; 
        altezza non oltre 4 piani fuori terra; 
        forma in pianta relativamente compatta; 
        assenza di danni strutturali medio - gravi visibili; 
        tensione media di  compressione  negli  elementi  strutturali
verticali portanti in cemento armato per  effetto  dei  soli  carichi
permanenti e variabili inferiore a 4 MPa; 
        tensione media di  compressione  negli  elementi  strutturali
verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti
e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza
massima delle colonne inferiore a 100; 
        buone condizioni di conservazione. 
      c.  Per   edifici   a   struttura   mista   devono   sussistere
contemporaneamente  le  condizioni  specificate  in   precedenza   ed
applicabili  a  ciascuna   tipologia   strutturale   costituente   la
struttura. 
      d. Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala
fissa) e quelle  abitabili  costituiscono,  ai  fini  della  presente
ordinanza, un piano  che  rientra  nel  conteggio  complessivo  delle
superfici ammissibili a contributo. 

(1) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da  considerare
    fuori  terra,  il  progettista  effettuera'  le  sue  valutazioni
    considerando il possibile coinvolgimento del  piano  seminterrato
    nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso  che  possano
    svilupparsi  nell'edificio  soggetto  all'azione  del  terremoto,
    tenendo conto dell'azione di contenimento del  terreno.  In  ogni
    modo, possono considerarsi piani interrati  solo  quelli  in  cui
    l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza  media  fuori  terra  nel
    caso di edifici posti su pendio) e' inferiore  a  ½  dell'altezza
    totale di piano.