(Allegato H)
                                                           Allegato H 
                                        (Allegato L, commi 9, 10, 11) 
 
VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI  CALORE
                  RILEVATO NEL CORSO DEI CONTROLLI 
 
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui
al comma 5 dell'allegato L, misurato  alla  massima  potenza  termica
effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento,  in
conformita' alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore  ai
valori limite riportati di seguito: 
1) Generatori di calore ad acqua calda 
a) per i generatori  di  calore  installati  antecedentemente  al  29
ottobre 1993, non inferiore di  due  punti  percentuali  rispetto  al
valore minimo del rendimento  termico  utile  alla  potenza  nominale
previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e  successive  modifiche,  per
caldaie standard della medesima potenza; 
b) per i generatori di calore installati a  partire  dal  29  ottobre
1993 e fino al 31 dicembre 1997, non inferiore al valore  minimo  del
rendimento termico utile alla  potenza  nominale  previsto  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e  successive  modifiche  per  caldaie  standard  della
medesima potenza; 
c) per i generatori di calore installati a  partire  dal  1°  gennaio
1998, non inferiore al valore minimo  del  rendimento  termico  utile
alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e  successive
modifiche per caldaie della medesima  potenza  coerentemente  con  il
tipo  di  caldaia  installato:  caldaie  standard,  caldaie  a  bassa
temperatura e caldaie a condensazione. 
d) per i generatori di calore installati  a  partire  dall'8  ottobre
2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo
del rendimento termico utile alla potenza nominale  definito  con  la
formula: 90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il logaritmo in base 10  della
potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori  di
Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo  corrispondente  a
400 kW; 
2)  Generatori  di  calore  ad  aria  calda  (inclusi  convettori   e
ventilconvettori) 
a) per i generatori  di  calore  installati  antecedentemente  al  29
ottobre 1993, non inferiore  a  sei  punti  percentuali  rispetto  al
valore minimo del rendimento di  combustione  alla  potenza  nominale
indicato all'allegato E del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche; 
b) per i generatori di calore installati a  partire  dal  29  ottobre
1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo
del  rendimento  di  combustione  alla  potenza   nominale   indicato
all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto
1993, n. 412, e successive modifiche.