Art. 19. Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di concordare i Programmi esecutivi del presente Accordo, nonche' di esaminarne l'applicazione. Questa Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunira' almeno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordare per le vie diplomatiche.