(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
    Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di
concordare i Programmi esecutivi del  presente  Accordo,  nonche'  di
esaminarne l'applicazione. 
    Questa Commissione, costituita pariteticamente da  rappresentanti
dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunira' almeno  ogni  tre
anni, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordare
per le vie diplomatiche.