Art. 2. Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo, tramite intese, la cooperazione tra gli Istituti di istruzione elementare, media e superiore e le Universita' dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti, organizzando corsi di apprendistato professionale e corsi condotti da professori fuori sede. Le parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le istituzioni dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei in corso.