(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
    Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e
gli  impegni  delle  Parti  contraenti   derivanti   da   Convenzioni
internazionali da esse stipulate con Paesi terzi. 
    Le   eventuali    controversie    relative    all'attuazione    o
all'interpretazione  del  presente  Accordo  verranno   risolte   per
via diplomatica tra le Parti contraenti.