Art. 22. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma l'8 marzo 2000 in due originali, in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico