(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
    Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna  delle  Parti
contraenti  potra'  denunciarlo  in  qualsiasi  momento  per  le  vie
diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei  mesi  dopo  la  notifica
all'altra  Parte  contraente  e  non  incidera'  sull'esecuzione  dei
programmi  in  corso  concordati  durante  il  periodo   di   vigenza
dell'Accordo,  salvo  che  entrambe  le  Parti  contraenti   decidano
diversamente. 
    Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere  nei
rapporti tra la Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  di  Slovenia
l'Accordo culturale tra il Governo della  Repubblica  Italiana  e  il
Governo   della   Repubblica   Federale   Popolare   di    Jugoslavia
(denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo),  firmato
a Roma il 3 dicembre 1960. I programmi di  collaborazione  concordati
in base ad esso saranno portati a termine come convenuto. 
    In  fede  di  che,  i  sottoscritti  rappresentanti,  debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
    Fatto a Roma l'8 marzo 2000 in due originali, in lingua  italiana
e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico