Art. 6. L'equipollenza dei diplomi e' regolata, fino all'entrata in vigore di nuove intese, dal Memorandum d'Intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni del 10 luglio 1995 e dal connesso Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo) sul reciproco riconoscimento dei titoli conseguiti presso le Universita' e Istituti di Istruzione Superiore del 18 febbraio 1983. Le Parti contraenti confermano l'esigenza e l'impegno a regolare, in tempi brevi, tutta la materia in armonia con le rispettive legislazioni universitarie.