(Allegato L)
                                                           Allegato L 
                                                        (Articolo 12) 
 
REGIME  TRANSITORIO  PER  ESERCIZIO  E  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI
                               TERMICI 
 
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche
per  la  regolazione,  l'uso  e  la  manutenzione  rese   disponibili
dall'impresa installatrice dell'impianto  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
2. Qualora l'impresa  installatrice  non  abbia  ritenuto  necessario
predisporre sue  istruzioni  specifiche,  o  queste  non  siano  piu'
disponibili, le operazioni di  controllo  ed  eventuale  manutenzione
degli  apparecchi  e  dei  dispositivi  facenti  parte  dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche
relative allo specifico modello elaborate dal  fabbricante  ai  sensi
della normativa vigente. 
3. Le operazioni di controllo e  manutenzione  delle  restanti  parti
dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi  per  i  quali
non siano  disponibili  ne'  reperibili  neppure  le  istruzioni  del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con  la
periodicita' prevista dalle normative UNI  e  CEI  per  lo  specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 
4. Nel caso  in  cui,  per  qualsiasi  motivo,  il  proprietario,  il
conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un  impianto,
non   disponga   delle    istruzioni    dell'impresa    installatrice
dell'impianto ne' del fabbricante del generatore di calore o di altri
apparecchi fondamentali,  i  predetti  soggetti  devono  farsi  parte
attiva per reperire copia delle  istruzione  tecniche  relative  allo
specifico modello di apparecchio. 
5. I controlli di efficienza energetica, di  cui  all'allegato  F  al
presente decreto per gli impianti di potenza  nominale  del  focolare
maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato  G  per  quelli  di  potenza
nominale del focolare inferiore a 35  kW,  devono  essere  effettuati
almeno con le seguenti scadenze temporali: 
    a)   ogni   anno,   normalmente   all'inizio   del   periodo   di
riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile  liquido  o
solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a  gas  di
potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; 
    b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli  individuati
al punto a), di potenza nominale  del  focolare  inferiore  a  35  kW
dotati di generatore di calore con una  anzianita'  di  installazione
superiore a otto anni e per gli  impianti  dotati  di  generatore  di
calore ad acqua calda a focolare  aperto  installati  all'interno  di
locali abitati,  in  considerazione  del  maggior  sporcamento  delle
superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che  risente  delle
normali attivita' che sono svolte all'interno delle abitazioni; 
    c) ogni quattro anni per tutti  gli  altri  impianti  di  potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW. 
6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici
previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalita'
di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione  prevede
che debbano essere  effettuati  opportuni  controlli  avvalendosi  di
apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalita'  e
l'efficienza energetica del medesimo sistema.  In  presenza  di  tali
controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti
per le successive scadenze. 
7.  Nel  caso  di  centrali  termiche  di  potenza  termica  nominale
complessiva maggiore o uguale a 350  kW,  e'  inoltre  prescritto  un
ulteriore controllo del rendimento  di  combustione,  da  effettuarsi
normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento annuale. 
8. Al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 5, 6 e  7
ed  eventuale  manutenzione  dell'impianto,  l'operatore  provvede  a
redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma
2, decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  da  rilasciare  al
responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sara' da  questi
conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11,  comma  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412.  Nel
caso di impianti di riscaldamento di potenza  nominale  del  focolare
superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo  e  manutenzione
dovra' essere conforme al modello di cui all'allegato F  al  presente
decreto. Nel caso di impianti di riscaldamento  di  potenza  nominale
del  focolare  inferiore  a  35  kW,  il  rapporto  di  controllo   e
manutenzione dovra' essere conforme al modello di cui all'allegato  G
al presente decreto. 
9. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli  di
cui ai commi  5,  6  e  7,  misurato  alla  massima  potenza  termica
effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento,  in
conformita' alle norme tecniche UNI in  vigore,  deve  risultare  non
inferiore ai valori limite  riportati  nell'allegato  H  al  presente
decreto. 
10. I generatori di calore per i  quali,  durante  le  operazioni  di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di  combustione  inferiori
ai  limiti  fissati  all'allegato  H   al   presente   decreto,   non
riconducibili a tali  valori  mediante  operazioni  di  manutenzione,
devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data
del  controllo.  Ove  il  cittadino  si  avvalga  della  facolta'  di
richiedere,  a  sue  spese,   una   ulteriore   verifica   da   parte
dell'autorita'  competente  di  cui  al  successivo  comma  14,  tale
scadenza  viene  sospesa  fino   all'ottenimento   delle   definitive
risultanze  della  ispezione  effettuata  da  parte  della  autorita'
medesima. 
11. I generatori di calore per i  quali,  durante  le  operazioni  di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a
quelli indicati all'allegato H al  presente  decreto,  sono  comunque
esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle  lettere
e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. 
12. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, decreto 19 agosto  2005,
n. 192, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  e  le
autorita'   competenti,   nell'ambito   delle   proprie    competenze
territoriali, in un quadro di azioni che  promuova  la  tutela  degli
interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese  informazione,
sensibilizzazione   ed   assistenza   all'utenza,   effettuano    gli
accertamenti e le ispezioni  necessarie  all'osservanza  delle  norme
relative al contenimento dei  consumi  di  energia  nell'esercizio  e
manutenzione degli impianti termici. 
I risultati delle ispezioni  eseguite  sugli  impianti  termici  sono
allegati al libretto di centrale o al libretto  di  impianto  di  cui
all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica  26
agosto  1993,  n.  412,   annotando   i   riferimenti   negli   spazi
appositamente previsti. 
13. In caso di affidamento ad organismi esterni  delle  attivita'  di
cui al comma 12, le amministrazioni pubbliche affidanti stipulano con
detti organismi apposite convenzioni,  previo  accertamento  che  gli
stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attivita' prevista,
i requisiti minimi di cui all'allegato I al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  successive  modifiche.
Requisito essenziale degli organismi  esterni  e'  la  qualificazione
individuale  dei  tecnici  che  opereranno  direttamente  presso  gli
impianti dei cittadini. 
14. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
autorita'   competenti,   nell'ambito   delle   proprie    competenze
territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da
esse delegati, provvedono ai compiti di cui al precedente  comma  12,
accertano la rispondenza alle norme di legge degli  impianti  termici
presenti nel territorio di competenza e,  nell'ambito  della  propria
autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni  interessate,
stabiliscono le modalita' per l'acquisizione dei dati necessari  alla
costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici
e allo svolgimento dei  propri  compiti.  A  tal  proposito  e'  resa
obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti
termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalita'  ed
entro i  termini  stabiliti  dal  predetto  provvedimento,  del  piu'
recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8. 
15. La trasmissione di  detto  rapporto  di  controllo  tecnico  deve
pervenire all'amministrazione competente, o all'organismo incaricato,
con timbro e  firma  dell'operatore  e  con  connessa  assunzione  di
responsabilita', almeno con le seguenti scadenze temporali: 
    a) ogni due anni nel caso di impianti  di  potenza  nominale  del
focolare maggiore o uguale a 35 kW; 
    b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del
focolare minore di 35 kW. 
16. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato  provvedono
all'accertamento di tutti i rapporti di controllo  tecnico  pervenuti
e, qualora ne rilevino la necessita', ad attivarsi presso gli  utenti
finali affinche' questi ultimi  procedano  agli  adeguamenti  che  si
rendono necessari. I  medesimi  soggetti  provvedono  annualmente  ad
ispezioni da effettuarsi  presso  gli  utenti  finali,  ai  fini  del
riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicita' dei
rapporti di controllo tecnico  trasmessi,  per  almeno  il  5%  degli
impianti presenti nel territorio di competenza, a partire  da  quelli
per i quali non sia pervenuta alcun rapporto  di  controllo  tecnico.
Nel  condurre  la   fase   ispettiva   presso   gli   utenti   finali
l'amministrazione  competente  o   l'organismo   incaricato   pongono
attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformita'
alle norme vigenti e possono  programmare  le  ispezioni  a  campione
dando priorita' agli impianti piu' vecchi o per i quali si abbia  una
indicazione di maggiore criticita', avendo  cura  di  predisporre  il
campione in modo da evitare distorsioni di mercato. 
17. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al precedente  comma  12,
nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore  di  eta'
superiore a quindici anni,  le  autorita'  competenti  effettuano  le
ispezioni all'impianto termico nel suo  complesso,  conformemente  al
comma 4, articolo 9, decreto 19 agosto 2005, n. 192.  In  aggiunta  a
quanto gia' previsto ai commi 12,  13,  14,  15  e  16,  l'azione  di
ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica: 
    a) per gli impianti di potenza nominale del focolare  maggiori  o
uguali  a  350  kW,  con  la  determinazione  del  rendimento   medio
stagionale dell'impianto e  con  la  realizzazione  di  una  diagnosi
energetica dell'impianto che individui gli  interventi  di  riduzione
della  spesa  energetica,  i  relativi   tempi   di   ritorno   degli
investimenti, e i possibili miglioramenti di classe  nel  sistema  di
certificazione energetica in vigore; 
    b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore  a
350 kW, con la determinazione  del  rendimento  di  produzione  medio
stagionale  del  generatore  e  con  una   relazione   che   evidenzi
l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di
altri possibili interventi impiantistici ed  edilizi  in  materia  di
energia; 
    c)   con   la   consegna   al   proprietario,   al    conduttore,
all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi
energetica o della relazione predisposte in  funzione  delle  potenze
nominali del focolare precedentemente dette. 
18. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla  lettera
c)  del  comma  precedente  costituisce  titolo  abilitativo  per  la
realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n.  42,  e  salvo  eventuali  diverse  indicazioni
contenute nella documentazione medesima. 
19. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione  competenti,  o  gli
organismi incaricati di cui sopra, inviano alla regione  o  provincia
autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo
stato  di  efficienza  e  manutenzione  degli  impianti  termici  nel
territorio di propria competenza, con  particolare  riferimento  alle
risultanze  delle  ispezioni  effettuati  nell'ultimo   biennio.   La
relazione e' aggiornata con frequenza biennale. 
20. Le attivita' di  accertamento  e  ispezione  avviate  dagli  enti
locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo  19
agosto 2005, n. 192, conservano la loro validita'  e  possono  essere
portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio
a partire dalla predetta  data  di  entrata  in  vigore.  Nell'ambito
dell'accertamento si comprende l'acquisizione dei dati necessari alla
costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici
presenti sul territorio e la dichiarazione di  avvenuto  controllo  e
manutenzione degli  stessi.  Quest'ultima  deve  essere  redatta  nel
rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14 e 15.