(all. 9 - art. 1)
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Montefalco", vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                               FONTANA