Art. 2. 
              Caratteristiche della tessera elettorale 
  1. La tessera  elettorale  ha  le  caratteristiche  essenziali  dei
modelli descritti nelle tabelle A, B, C  e  D  allegate  al  presente
decreto e puo'  essere  adattata  alle  esigenze  dei  vari  impianti
meccanografici o elettronici in uso presso i comuni. 
  2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione  del  comune
di  rilascio,  e'  contrassegnata  da  una  serie  e  da  un   numero
progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare: 
  a) nome e cognome; per le donne coniugate il  cognome  puo'  essere
seguito da quello del marito; 
    b) luogo e data di nascita; 
    c) indirizzo; 
    d)  numero,  sede  ed  indirizzo  della  sezione  elettorale   di
assegnazione; 
    e) il collegio e la  circoscrizione  o  regione  nei  quali  puo'
esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. 
  3. Sulla tessera  sono  previsti  appositi  spazi,  in  numero  non
inferiore   a   diciotto,   per   la   certificazione   dell'avvenuta
partecipazione alla votazione, che si effettua mediante  apposizione,
da parte di uno scrutatore, della data della  elezione  e  del  bollo
della sezione. 
  4. La tessera riporta, in avvertenza,  il  testo  del  primo  comma
dell'articolo  58  della  Costituzione,  nonche'  un  estratto  delle
disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini
di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano,  in
avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il  titolare  ha
facolta' di esercitare il diritto di voto. Sulle  tessere  rilasciate
dai comuni delle regioni Trentino-Alto  Adige  e  Valle  d'Aosta,  e'
inserito  un  estratto  delle   rispettive   disposizioni   che   ivi
subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali
ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza
nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata  maturazione  del
suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco  del  comune  in
cui l'elettore ha diritto di  votare  per  le  elezioni  regionali  o
amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto. 
  5.  Gli  esemplari  della  tessera  elettorale  sono  forniti   dal
Ministero  dell'interno  -  Direzione  generale  dell'amministrazione
civile  -  Direzione  centrale  per  i  servizi  elettorali,  tramite
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici
elettorali comunali. 
  6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale,  di
cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con
decreto del Ministro dell'interno. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Il   testo   dell'art.   58,   primo   comma,   della
          Costituzione, e' il seguente:
              "Art.   58.  -  I  senatori  sono  eletti  a  suffragio
          universale  e  diretto dagli elettori che hanno superato il
          venticinquesimo anno di eta'.".