Art. 5.
                    Protezione dei dati personali
  1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste
dal   presente   decreto,   anche   con  riferimento  alla  consegna,
all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonche' della
sua  custodia  nel  fascicolo  personale,  sono eseguiti nel rispetto
delle  disposizioni  vigenti in materia di riservatezza personale ed,
in  particolare,  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675, del decreto
legislativo  11  maggio  1999,  n.  135, e del decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
  2.  A  tali  fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in
ogni   comune,  sotto  la  diretta  vigilanza  del  responsabile  del
trattamento  dei dati personali, che cura, altresi', l'individuazione
delle persone incaricate del trattamento.
 
          Note all'art. 5:
              - La  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  e successive
          modificazioni,  reca:  "Tutela  delle  persone  e  di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
              - Il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n. 135, e
          successive     modificazioni,     contiene    "Disposizioni
          integrative  della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675, sul
          trattamento   di  dati  sensibili  da  parte  dei  soggetti
          pubblici".
              - Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,  n.  318,  e'  stato  emanato il "Regolamento recante
          norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza
          per  il  trattamento  dei dati personali, a norma dell'art.
          15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".