Art. 5. Protezione dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonche' della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresi', l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.
Note all'art. 5: - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e successive modificazioni, contiene "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici". - Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, e' stato emanato il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".