Art. 8.
        Sperimentazione della tessera elettorale elettronica
  1.  In  applicazione  dell'articolo  13,  comma 2, secondo periodo,
della  legge  30  aprile  1999,  n. 120, puo' essere adottata, in via
sperimentale,   la   tessera   elettorale  su  supporto  informatico,
utilizzando  la carta di identita' elettronica prevista dall'articolo
2,  comma  10,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
  2.  A  tale  fine,  i  comuni,  contestualmente  o  successivamente
all'introduzione   della   carta  d'identita'  elettronica,  potranno
procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni
e  alle  modalita'  di  presentazione  ed  approvazione  dei relativi
progetti  previste  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  22  ottobre  1999,  n.  437,  e  dal  decreto  del Ministro
dell'interno  di  cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio
1997,  n.  127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
  3.  Il  Ministero  dell'interno,  in  sede di esame dei progetti di
sperimentazione,  ne  valuta  la  compatibilita'  con quanto previsto
dalla normativa elettorale vigente.
  4.  Conclusa  la  fase di sperimentazione, con decreto del Ministro
dell'interno  sono fissate le modalita' per l'adozione a regime della
tessera  elettorale  su supporto informatico, utilizzando la carta di
identita' elettronica.
 
          Note all'art. 8:
              - Per  il  testo  dell'art.  13,  comma  2, della legge
          30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse.
              - Il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio
          1997,   n.   127   (Misure   urgenti   per  lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e  di controllo), e successive modificazioni, e'
          il seguente:
              "10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  per la funzione pubblica, sono
          individuate  le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il
          rilascio  della  carta di identita' e di altri documenti di
          riconoscimento  muniti di supporto magnetico o informatico.
          La  carta  di  identita'  o  i  documenti di riconoscimento
          devono  contenere  i  dati  personali e il codice fiscale e
          possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno,
          nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
          legge.   Il  documento,  ovvero  il  supporto  magnetico  o
          informatico,  puo'  contenere  anche altri dati, al fine di
          razionalizzare  e semplificare l'azione amministrativa e la
          erogazione  dei  servizi  al  cittadino, nel rispetto della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
          nonche'  le  procedure  informatiche e le informazioni, che
          possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica
          amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave
          biometrica,  occorrenti  per  la  firma  digitale  ai sensi
          dell'art.  15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          dei  relativi  regolamenti di attuazione; analogo documento
          contenente  i  medesimi  dati e' rilasciato a seguito della
          dichiarazione  di  nascita.  La  carta  di identita' potra'
          essere  utilizzata  anche  per il trasferimento elettronico
          dei    pagamenti   tra   soggetti   privati   e   pubbliche
          amministrazioni.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno,
          sentite   l'Autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione  e  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali,  sono  dettate  le  regole  tecniche e di sicurezza
          relative  alle  tecnologie e ai materiali utilizzati per la
          produzione  delle  carte  di  identita'  e dei documenti di
          riconoscimento di cui al presente comma.
              Le  predette  regole  sono  adeguate con cadenza almeno
          biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
          delle  conoscenze  tecnologiche. La carta di identita' puo'
          essere  rinnovata  a  decorrere  dal centottantesimo giorno
          precedente  la  scadenza,  ovvero,  previo  pagamento delle
          spese  e  dei  diritti di segreteria, a decorrere dal terzo
          mese   successivo   alla   produzione   di   documenti  con
          caratteristiche  tecnologiche  e funzionali innovative. Nel
          rispetto  della  disciplina generale fissata dai decreti di
          cui   al   presente  comma  e  nell'ambito  dei  rispettivi
          ordinamenti,    le    pubbliche   amministrazioni   possono
          sperimentare  modalita'  di  utilizzazione dei documenti di
          cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi
          o utilita'.".
              - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          22 ottobre  1999, n. 437, e' stato adottato il "Regolamento
          recante  caratteristiche  e modalita' per il rilascio della
          carta di identita' elettronica e del documento di identita'
          elettronico,  a  norma  dell'art.  2, comma 10, della legge
          15 maggio  1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma
          4, della legge 16 giugno 1998, n. 191".
              - Con decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 169 del 21 luglio 2000, in
          attuazione  dell'art.  2,  comma  10, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della
          legge  16 giugno  1998,  n. 191, sono state dettate "Regole
          tecniche  e  di sicurezza relative alla carta d'identita' e
          al documento d'identita' elettronici".