Art. 8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica 1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, puo' essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identita' elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identita' elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalita' di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilita' con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente. 4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalita' per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identita' elettronica.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e successive modificazioni, e' il seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identita' o i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, puo' contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.". - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e' stato adottato il "Regolamento recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita' elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191". - Con decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 21 luglio 2000, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono state dettate "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e al documento d'identita' elettronici".