Art. 4.
         (Sistema di finanziamento delle politiche sociali).
1.  La  realizzazione  del  sistema integrato di interventi e servizi
sociali  si  avvale  di  un  finanziamento  plurimo a cui concorrono,
secondo   competenze   differenziate   e  con  dotazioni  finanziarie
afferenti  ai  rispettivi  bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 3.
2.  Sono  a  carico  dei  comuni,  singoli  e  associati, le spese di
attivazione  degli  interventi  e  dei servizi sociali a favore della
persona  e  della comunita', fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e
5.
3.   Le   regioni,   secondo   le   competenze  trasferite  ai  sensi
dell'articolo  132  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112,
nonche'   in   attuazione   della  presente  legge,  provvedono  alla
ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed
interventi  di settore, nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare
interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di
trasferimento  agli  enti locali delle materie individuate dal citato
articolo 132.
4.  Le  spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a
carico,  sulla  base  dei  piani  di cui agli articoli 18 e 19, delle
risorse  loro  assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali
di  cui  all'articolo  59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e successive modificazioni, nonche' degli autonomi stanziamenti
a carico dei propri bilanci.
5.  Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  competono  allo  Stato la definizione e la ripartizione del
Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali, la spesa per pensioni,
assegni  e indennita' considerati a carico del comparto assistenziale
quali le indennita' spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' eventuali progetti di settore
individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della
presente legge.
 
          Nota all'art. 4, comma 3:
          -  Il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998, e' il seguente:
          "Art.  132  (Trasferimento  alle  regioni). - 1. Le regioni
          adottano,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5,  della legge
          15 marzo  1997,  n.  59, entro sei mesi dall'emanazione del
          presente   decreto   legislativo,   la  legge  di  puntuale
          individuazione  delle  funzioni  trasferite  o  delegate ai
          comuni  ed  agli  enti locali e di quelle mantenute in capo
          alle  regioni  stesse.  In  particolare  la legge regionale
          conferisce  ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni
          ed  i  compiti amministrativi concernenti i servizi sociali
          relativi a:
            a) i  minori,  inclusi  i  minori  a rischio di attivita'
          criminose;
            b) i giovani;
            c) gli anziani;
            d) la famiglia;
            e) i   portatori   di  handicap,  i  non  vedenti  e  gli
          audiolesi;
            f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
            g) gli  invalidi  civili,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 130 del presente decreto legislativo.
          2.  Sono  trasferiti  alle  regioni,  che  provvederanno al
          successivo  conferimento  alle  province, ai comuni ed agli
          altri  enti locali nell'ambito delle rispettive competenze,
          le  funzioni  e  i  compiti  relativi alla promozione ed al
          coordinamento  operativo dei soggetti e delle strutture che
          agiscono nell'ambito dei "servizi sociali , con particolare
          riguardo a:
            a) la cooperazione sociale;
            b) le  istituzioni  di  pubblica assistenza e beneficenza
          (IPAB);
            c) il volontariato".
          Nota all'art. 4, comma 4:
          -  La  legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per
          la  stabilizzazione  della finanza pubblica", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, s.o.
          Il  testo  del  comma 44,  dell'art.  59  (Disposizioni  in
          materia  di  previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e
          sanita') e successive modificazioni, e' il seguente:
          "44.  Presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per  l'anno 1999 e di lire143 miliardi per l'anno
          2000".
          Note all'art. 4, comma 5:
          - Per il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo
          n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
          -  Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n.
          335 del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.
          -  Il  testo  del  comma 47  dell'art.  59 (Disposizioni in
          materia  di  previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e
          sanita'),  della  citata  legge  n.  449  del  1997  e'  il
          seguente:
          "47.  A  decorrere  dall'anno 1998, in via sperimentale, in
          attesa   della   riforma   degli   istituti  che  prevedono
          trasferimenti  di  reddito alle persone, e nei limiti delle
          risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
          al comma 44, e' introdotto l'istituto del reddito minimo di
          inserimento  a favore dei soggetti privi di reddito singoli
          o  con  uno  o  piu'  figli  a  carico ed impossibilitati a
          provvedere  per  cause  psichiche,  fisiche  e  sociali  al
          mantenimento proprio e dei figli".