Art. 9.
    (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei
                      consorzi di imballaggio)

  1.  All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
concernente  il  Consorzio  Nazionale  Imballaggi, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
    "2-bis.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi pluriennali di
recupero  e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati
dal  CONAI  e  dai  consorzi  di  cui  all'articolo  40 nelle riserve
costituenti  il  loro patrimonio netto non concorrono alla formazione
del   reddito   a   condizione  che  sia  rispettato  il  divieto  di
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e
riserve,  anche  in  caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. I
soggetti  di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), partecipano al
finanziamento dell'attivita' del CONAI".
 
          Note all'art. 9:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  41  del  d.lgs.
          5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive
          91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
          94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
          38, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  41 (Consorzio Nazionale Imballaggi). - 1. Per il
          raggiungimento  degli  obiettivi  globali  di recupero e di
          riciclaggio  e  per  garantire  il  necessario raccordo con
          l'attivita'  di  raccolta  differenziata  effettuata  dalle
          Pubbliche  Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori
          costituiscono  in forma paritaria, entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore delle disposizioni del
          presente  titolo,  il  Consorzio  Nazionale  Imballaggi, in
          seguito denominato CONAI.
              2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
                a) definisce,  in  accordo  con  le  regioni e con le
          pubbliche    amministrazioni    interessate,   gli   ambiti
          territoriali  in  cui rendere operante un sistema integrato
          che  comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
          materiali   selezionati   a   centri   di   raccolta  o  di
          smistamento;
                b) definisce,   con   le   pubbliche  amministrazioni
          appartenenti  ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui alla
          lettera  a),  le condizioni generali di ritiro da parte dei
          produttori   dei   rifiuti  selezionati  provenienti  dalla
          raccolta differenziata;
                c) elabora  ed  aggiorna,  sulla  base  dei programmi
          specifici  di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
          e  40,  comma 4, il Programma generale per la prevenzione e
          la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
                d) promuove accordi di programma con le regioni e gli
          enti  locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei
          rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
                e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
          di cui all'art. 40;
                f) garantisce     il    necessario    raccordo    tra
          l'amministrazione   pubblica,   i   Consorzi  e  gli  altri
          operatori economici;
                g) organizza,    in    accordo   con   le   pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini dell'attuazione del Programma generale;
                h) ripartisce  tra  i produttori e gli utilizzatori i
          costi  della  raccolta differenziata, del riciclaggio e del
          recupero  dei  rifiuti  di  imballaggi  primari, o comunque
          conferiti   al   servizio  di  raccolta  differenziata,  in
          proporzione   alla   quantita'  totale,  al  peso  ed  alla
          tipologia  del materiale di imballaggio immessi sul mercato
          nazionale,  al  netto  delle  quantita' di imballaggi usati
          riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
          materiale.
              2-bis.    Per   il   raggiungimento   degli   obiettivi
          pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi
          di  gestione  accantonati  dal  CONAI e dai consorzi di cui
          all'art.  40  nelle  riserve costituenti il loro patrimonio
          netto   non   concorrono  alla  formazione  del  reddito  a
          condizione  che sia rispettato il divieto di distribuzione,
          sotto  qualsiasi  forma,  ai  consorziati  di tali avanzi e
          riserve,  anche  in caso di scioglimento dei consorzi e del
          CONAI.  I soggetti di cui all'art. 38, comma 3, lettera a),
          partecipano al finanziamento dell'attivita' del CONAI.
              3.  Il  CONAI  puo'  stipulare  un accordo di programma
          quadro  su  base  nazionale con l'ANCI al fine di garantire
          l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale
          tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In
          particolare, tale accordo stabilisce:
                a) l'entita'  dei  costi della raccolta differenziata
          dei   rifiuti   di   imballaggio   da  versare  ai  comuni,
          determinati  secondo criteri di efficienza, di efficacia ed
          economicita'  di  gestione  del  servizio medesimo, nonche'
          sulla  base della tariffa di cui all'art. 49, dalla data di
          entrata in vigore della stessa;
                b) gli  obblighi  e  le sanzioni posti a carico delle
          parti contraenti;
                c) le   modalita'   di   raccolta   dei   rifiuti  da
          imballaggio  in  relazione alle esigenze delle attivita' di
          riciclaggio e di recupero.
              4.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  3  e'
          trasmesso  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti di cui
          all'art.  26,  che  puo'  richiedere eventuali modifiche ed
          integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
              5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
          2,  lettera  h),  sono  esclusi  dal calcolo gli imballaggi
          riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
              6.  Il  CONAI  e'  retto  da  uno statuto approvato con
          decreto   del   Ministro   dell'ambiente   e  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, non ha
          fini  di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per
          la  sua  attivita'  con  i proventi delle attivita' e con i
          contributi dei consorziati.
              7.  Il  CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi
          dei componenti.
              8.  Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
          con  diritto  di  voto  un  rappresentante  dei consumatori
          indicato   dal   Ministro   dell'ambiente  e  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              9.  I  consorzi  obbligatori  esistenti  alla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge, previsti dall'art.
          9-quater,  del  decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
          n.  475,  cessano di funzionare all'atto della costituzione
          del  consorzio  di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Il
          CONAI  di  cui  al  comma  1  subentra  nei diritti e negli
          obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-quater,
          del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in
          particolare nella titolarita' del patrimonio esistente alla
          data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione
          ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento.
          Tali  patrimoni  dei  diversi  Consorzi obbligatori saranno
          destinati    ai   costi   della   raccolta   differenziata,
          riciclaggio  e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o
          comunque  conferiti  al  servizio  pubblico  della relativa
          tipologia di materiale.
              10.  In  caso di mancata costituzione del CONAI entro i
          termini  di  cui al comma 1, e fino alla costituzione dello
          stesso,   il   Ministro   dell'ambiente   e   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato nominano
          d'intesa  un  commissario  ad acta per lo svolgimento delle
          funzioni di cui al presente articolo.
              10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui
          ai  commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  puo'  determinare  con  proprio  decreto
          l'entita'   dei  costi  della  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti  di  imballaggio  a  carico  dei produttori e degli
          utilizzatori  ai  sensi  dell'art. 49, comma 10, nonche' le
          condizioni  e  le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da
          parte dei produttori.".