Art. 17.
1.  All'articolo  495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4
e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti
puo'  rinunziare,  con  il  consenso dell'altra parte, all'assunzione
delle prove ammesse a sua richiesta".
 
          Nota all'art. 17:
              - Il  testo  dell'art.  495  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  495  (Provvedimenti  del  giudice in ordine alla
          prova).  -  1.  Il  giudice, sentite le parti, provvede con
          ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli
          190,   comma   1,   e  190-bis.  Quando  e'  stata  ammessa
          l'acquisizione  di  verbali di prove di altri procedimenti,
          il  giudice  provvede  in  ordine  alla  richiesta di nuova
          assunzione  della  stessa  prova  solo  dopo l'acquisizione
          della   documentazione   relativa   alla  prova  dell'altro
          procedimento.
              2.  L'imputato  ha  diritto  all'ammissione delle prove
          indicate  a  discarico  sui fatti costituenti oggetto delle
          prove  a  carico;  lo  stesso  diritto  spetta  al pubblico
          ministero  in  ordine alle prove a carico dell'imputato sui
          fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
              3.  Prima  che  il  giudice  provveda sulla domanda, le
          parti  hanno  facolta'  di  esaminare  i documenti di cui e
          chiesta l'ammissione.
              4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice
          decide  con  ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti
          in  ordine  alla  ammissibilita'  delle  prove. Il giudice,
          sentite  le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione
          di  prove  che  risultano  superflue o ammettere prove gia'
          escluse.
              4-bis.   Nel   corso   dell'istruzione   dibattimentale
          ciascuna  delle  parti  puo'  rinunziare,  con  il consenso
          dell'altra  parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua
          richiesta.".