Art. 2 (L)
                               Oggetto

  1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio,  la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di   atti   e   documenti   da   parte   di   organi  della  pubblica
amministrazione;  disciplinano  altresi'  la  produzione  di  atti  e
documenti  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  nonche' ai
gestori  di  pubblici  servizi  nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza,  e  ai  privati  che  vi consentono. Le norme concernenti i
documenti  informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si
applicano  anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
          Nota all'art. 2:

             -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 15 comma 2,
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
             "2.  Gli  atti,  dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici  sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400. Gli schemi dei

          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni".