Art. 2. 
                             Definizioni 
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13) 
 
  1. Ai fini del presente testo unico: 
    a)  per  "congedo  di   maternita'"   si   intende   l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; 
    b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro
del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita'; 
    c) per "congedo parentale", si intende  l'astensione  facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore; 
    d)  per  "congedo  per  la  malattia  del  figlio"   si   intende
l'astensione  facoltativa  dal  lavoro  della   lavoratrice   o   del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa; 
    e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto
di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori  di
lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative. 
  2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono,  per
le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici  previsti,  ai
sensi  della  legislazione  vigente,  da  disposizioni  normative   e
contrattuali. I trattamenti economici non  possono  essere  inferiori
alle predette indennita'.