Art. 4
         Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

  1.  In  sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal
lavoro,  in  virtu'  delle  disposizioni del presente testo unico, il
datore  di  lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,
secondo  comma,  lettera  b),  della  legge 18 aprile 1962, n. 230, e
dell'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.
196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
  2.  L'assunzione  di  personale  a tempo determinato e di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi  del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino
ad  un  mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
  3.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a
carico  del  datore  di  lavoro  che assume personale con contratto a
tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratrici e lavoratori in
congedo,  e'  concesso  uno  sgravio  contributivo  del 50 per cento.
Quando  la  sostituzione  avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  trovano  applicazione  fino al
compimento  di  un  anno  di  eta' del figlio della lavoratrice o del
lavoratore  in  congedo  o  per  un  anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
  5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo
XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel
primo  anno  di  accoglienza  del  minore  adottato o in affidamento,
all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di personale
temporaneo,  per  un  periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.
 
          Note all'art. 4, comma 1:
              - La  legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina
          del  contratto di lavoro a tempo determinato" e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17 maggio 1962, n. 125. Si
          riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b):
              "Art.  1.  -  Il  contratto di lavoro si reputa a tempo
          indeterminato,  salvo  le  eccezioni  appresso indicate. E'
          consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del
          contratto;
                a) omissis;
                b) quando  l'assunzione  abbia  luogo  per sostituire
          lavoratori  assenti  e per i quali sussiste il diritto alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a  termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
          la causa della sua sostituzione;".
              - La  legge  24 giugno  1997, n. 196, recante "Norme in
          materia di promozione dell'occupazione" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 luglio  1997,  n.  154,  supplemento
          ordinario.  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 2,
          lettera c):
              "Art.  1  (Contratto  di  fornitura  di  prestazioni di
          lavoro  temporaneo).  -  2.  Il  contratto  di fornitura di
          lavoro temporaneo puo' essere concluso:
                a)-b) omissis;
                c) nei  casi  di sostituzione dei lavoratori assenti,
          fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.".