Art. 2. Verifica tecnica 1. L'UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi al rilascio della licenza di cui all'articolo 28, comma 5, del testo unico, procede, anche per i depositi doganali nei quali si intende operare in regime di deposito fiscale, alla verifica tecnica degli impianti, sulla base della istanza, per accertare l'esattezza degli elementi in essa contenuti in confronto allo stato reale dello stabilimento, rispetto sia alla disposizione e destinazione delle aree, sia alla costituzione e potenzialita' degli impianti, nonche' la sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale ed, in particolare, di quelli stabiliti dall'articolo 3. 2. La verifica tecnica e' altresi' finalizzata a: a) identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e gli strumenti installati da sottoporre a vigilanza da parte del personale finanziario; b) controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad accisa ed effettuare il riscontro di massima della taratura degli altri serbatoi; constatare il regolare funzionamento degli strumenti da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime trattate e dei prodotti ottenuti. Perdurando l'assoggettamento ad accisa con aliquota zero, per i serbatoi destinati a contenere vino o bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra il controllo e' effettuato, a scandaglio, anche successivamente all'inizio dell'esercizio; c) esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le modalita' di produzione, di prelievo, di trasformazione e di impiego di ogni tipo di energia; d) individuare i locali e le attrezzature necessari per l'espletamento della vigilanza, prescrivere, secondo le disposizioni impartite dall'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti denominata "Agenzia", le misure necessarie e l'adozione di mezzi tecnici, ivi compresi gli strumenti di misura, idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, verificandone la successiva installazione. Le suddette prescrizioni possono essere impartite anche successivamente all'attivazione del deposito fiscale, nel caso in cui se ne ravvisi la necessita'; e) controllare il regolare funzionamento degli eventuali sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai fini fiscali. 3. Durante la verifica tecnica possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione e prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi, anche per accertare la potenzialita' degli impianti; viene, inoltre, effettuato, nei casi previsti dall'Agenzia, il suggellamento degli impianti. 4. Delle operazioni eseguite e dei risultati delle verifiche effettuate l'UTF redige, in doppio esemplare, processo verbale, sottoscritto anche dal rappresentante della ditta istante; nel caso in cui sia stata riconosciuta l'idoneita' dell'impianto ad operare in regime di deposito fiscale, notifica l'ammontare della cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico. Ai fini di tale determinazione, la quantita' massima dei prodotti soggetti ad accisa che puo' essere detenuta in deposito e' calcolata con riferimento alla capacita' dei serbatoi ed ai quantitativi detenuti in confezioni od in altri contenitori, denunciati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente regolamento ed alla relativa imposta gravante vengono applicate le percentuali previste dall'articolo 28, commi 2 e 3 del testo unico; per quanto concerne la media dell'imposta dovuta alle previste scadenze, la stessa e' riferita all'anno solare ed e' determinata in base ai dati tecnici e gestionali disponibili. A norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, l'obbligo della prestazione della cauzione non sussiste per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e per le aziende municipalizzate. La cauzione, quando non sia stato richiesto e concesso l'esonero previsto, per le ditte affidabili e di notoria solvibilita', dal sopracitato articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, e' prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni. La cauzione e' rideterminata dall'UTF all'inizio di ogni anno solare, riferendo all'anno solare precedente il calcolo dell'imposta mediamente pagata alle previste scadenze, ed e' notificata all'interessato qualora l'incremento riscontrato risulti non inferiore al dieci per cento; il termine di trenta giorni per la sua corresponsione, previsto dall'articolo 64 del testo unico, decorre dalla data della notifica. Verifica tecnica suppletiva, relativa verbalizzazione ed eventuale rideterminazione della cauzione sono effettuate in occasione di comunicazioni o rilevazioni di variazione dei dati gia' denunciati e verificati.
Note all'art. 2: - Per i testi degli articoli 28, comma 5, e 5, comma 3, lettera a), del testo unico, si vedano le note alla premesse. - La legge 10 giugno 1982, n. 348, che concerne la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici. - Il testo dell'art. 64 del testo unico e' il seguente: "Art. 64 (Prestazione della cauzione). - 1. Nei casi in cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza e' revocata. Non occorre integrazione se l'aumento della cauzione e' inferiore al dieci per cento dell'importo della cauzione prestata.".