Art. 2.
                          Verifica tecnica
  1.  L'UTF,  accertato  che  non  sussistano  i  motivi  ostativi al
rilascio  della  licenza  di  cui all'articolo 28, comma 5, del testo
unico,  procede,  anche  per i depositi doganali nei quali si intende
operare  in  regime  di deposito fiscale, alla verifica tecnica degli
impianti,  sulla  base della istanza, per accertare l'esattezza degli
elementi  in  essa  contenuti  in  confronto  allo  stato reale dello
stabilimento,  rispetto  sia  alla  disposizione e destinazione delle
aree,  sia  alla costituzione e potenzialita' degli impianti, nonche'
la sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale
ed, in particolare, di quelli stabiliti dall'articolo 3.
  2. La verifica tecnica e' altresi' finalizzata a:
    a)  identificare  gli  impianti, i serbatoi, le apparecchiature e
gli  strumenti  installati  da  sottoporre  a  vigilanza da parte del
personale finanziario;
    b)  controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad
accisa  ed  effettuare  il  riscontro di massima della taratura degli
altri  serbatoi; constatare il regolare funzionamento degli strumenti
da  utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime
trattate  e  dei  prodotti  ottenuti. Perdurando l'assoggettamento ad
accisa con aliquota zero, per i serbatoi destinati a contenere vino o
bevande  fermentate  diverse  dal  vino e dalla birra il controllo e'
effettuato,    a   scandaglio,   anche   successivamente   all'inizio
dell'esercizio;
    c)  esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le
modalita'  di produzione, di prelievo, di trasformazione e di impiego
di ogni tipo di energia;
    d)   individuare   i  locali  e  le  attrezzature  necessari  per
l'espletamento  della vigilanza, prescrivere, secondo le disposizioni
impartite  dall'Agenzia  delle  dogane,  d'ora  in  avanti denominata
"Agenzia",  le  misure  necessarie e l'adozione di mezzi tecnici, ivi
compresi  gli strumenti di misura, idonei a garantire la tutela degli
interessi  erariali,  verificandone  la  successiva installazione. Le
suddette  prescrizioni possono essere impartite anche successivamente
all'attivazione  del  deposito fiscale, nel caso in cui se ne ravvisi
la necessita';
    e)  controllare il regolare funzionamento degli eventuali sistemi
di  gestione  informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai
fini fiscali.
  3.  Durante la verifica tecnica possono essere eseguiti esperimenti
di  lavorazione  e  prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi,
anche  per accertare la potenzialita' degli impianti; viene, inoltre,
effettuato,  nei  casi  previsti dall'Agenzia, il suggellamento degli
impianti.
  4.  Delle  operazioni  eseguite  e  dei  risultati  delle verifiche
effettuate  l'UTF  redige,  in  doppio  esemplare,  processo verbale,
sottoscritto  anche  dal rappresentante della ditta istante; nel caso
in cui sia stata riconosciuta l'idoneita' dell'impianto ad operare in
regime  di  deposito  fiscale,  notifica  l'ammontare  della cauzione
prevista  dall'articolo  5,  comma 3, lettera a), del testo unico. Ai
fini  di  tale  determinazione,  la  quantita'  massima  dei prodotti
soggetti  ad accisa che puo' essere detenuta in deposito e' calcolata
con  riferimento  alla  capacita'  dei  serbatoi  ed  ai quantitativi
detenuti  in  confezioni od in altri contenitori, denunciati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente regolamento ed alla
relativa  imposta  gravante vengono applicate le percentuali previste
dall'articolo 28, commi 2 e 3 del testo unico; per quanto concerne la
media  dell'imposta  dovuta  alle  previste  scadenze,  la  stessa e'
riferita  all'anno solare ed e' determinata in base ai dati tecnici e
gestionali  disponibili. A norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a)
del  testo  unico,  l'obbligo  della  prestazione  della cauzione non
sussiste  per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e
per  le  aziende  municipalizzate.  La cauzione, quando non sia stato
richiesto e concesso l'esonero previsto, per le ditte affidabili e di
notoria solvibilita', dal sopracitato articolo 5, comma 3, lettera a)
del  testo unico, e' prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10
giugno  1982,  n.  348  e  successive  modificazioni.  La cauzione e'
rideterminata  dall'UTF  all'inizio  di  ogni  anno solare, riferendo
all'anno  solare precedente il calcolo dell'imposta mediamente pagata
alle  previste  scadenze,  ed  e'  notificata all'interessato qualora
l'incremento riscontrato risulti non inferiore al dieci per cento; il
termine   di  trenta  giorni  per  la  sua  corresponsione,  previsto
dall'articolo  64 del testo unico, decorre dalla data della notifica.
Verifica  tecnica  suppletiva,  relativa verbalizzazione ed eventuale
rideterminazione  della  cauzione  sono  effettuate  in  occasione di
comunicazioni  o rilevazioni di variazione dei dati gia' denunciati e
verificati.
 
          Note all'art. 2:
              - Per i testi degli articoli 28, comma 5, e 5, comma 3,
          lettera  a),  del  testo  unico,  si  vedano  le  note alla
          premesse.
              -  La  legge  10 giugno  1982,  n. 348, che concerne la
          costituzione   di   cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a
          garanzia  di  obbligazioni  verso  lo  Stato  ed altri enti
          pubblici.
              - Il testo dell'art. 64 del testo unico e' il seguente:
              "Art. 64 (Prestazione della cauzione). - 1. Nei casi in
          cui  e'  prescritta  la  prestazione  di  una  cauzione, il
          rilascio  della  licenza  e  l'esercizio dell'impianto sono
          subordinati  a  tale adempimento. Qualora occorre integrare
          la  cauzione,  il soggetto obbligato deve provvedervi entro
          trenta  giorni  dal  termine stabilito dall'amministrazione
          finanziaria;  in  caso  di  inosservanza di tale termine la
          licenza  e' revocata. Non occorre integrazione se l'aumento
          della cauzione e' inferiore al dieci per cento dell'importo
          della cauzione prestata.".