Art. 3. Assetto dei depositi fiscali 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti alcolici intermedi sono delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero sono ubicati all'interno di un edificio o di una porzione di edificio destinati allo svolgimento della specifica attivita'; eventuali attivita' diverse sono consentite dall'UTF purche' non comportino intralci od aggravi all'effettuazione della vigilanza finanziaria. I suddetti depositi recano, all'esterno, l'indicazione della tipologia del deposito e della ragione sociale della ditta esercente ed hanno accesso diretto: a) dal sistema viario pubblico; b) da vie private collegate al sistema viario pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza; c) da un'area recintata comune ad altri depositi fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b), considerata, compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito fiscale ma non destinata allo stoccaggio delle merci. 2. Nelle fabbriche di alcole gli apparecchi di distillazione e le attrezzature per la denaturazione sono installati su aree distinte fra loro, in locali o all'aperto, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia. Analogamente, sono distinte le aree dove si custodiscono le materie prime, gli alcoli gia' accertati da rettificare, i prodotti finiti accertati e quelli denaturati. Gli apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi di stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili e verificabili in tutte le loro parti e predisposti per il suggellamento, se prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre visibili o, comunque, ispezionabili. Le operazioni di rettifica di alcoli gia' accertati fiscalmente sono effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle operazioni di distillazione. 3. I recipienti collettori di cui all'articolo 33, comma 4, del testo unico sono situati in magazzini, cosiddetti di accertamento, aventi i requisiti dei magazzini di cui all'articolo 5, comma 5, del presente regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e 7, del testo unico, l'Agenzia puo' individuare i casi in cui possa omettersi l'installazione del misuratore dell'alcole etilico o debba essere prescritta l'installazione di misuratori per il controllo delle materie prime alcoliche o alcoligene nonche' dei semilavorati avviati alla distillazione. 4. Per il controllo della produzione e del condizionamento della birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonche' contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; e' anche facolta' dell'UTF effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e l'introduzione del mosto in cantina e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalita' per il controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dall'Agenzia.
Note all'art. 3: - Per il testo dei commi 4, 6 e 7 dell'art. 33 del testo unico, si vedano le note alle premesse.