Art. 3. 
                    Assetto dei depositi fiscali 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i  depositi  fiscali  di
alcole etilico, di  birra  o  di  prodotti  alcolici  intermedi  sono
delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero
sono ubicati all'interno di un edificio o di una porzione di edificio
destinati  allo  svolgimento  della  specifica  attivita';  eventuali
attivita' diverse sono consentite  dall'UTF  purche'  non  comportino
intralci od aggravi all'effettuazione della vigilanza finanziaria.  I
suddetti depositi recano, all'esterno, l'indicazione della  tipologia
del deposito e della ragione sociale della ditta esercente  ed  hanno
accesso diretto: 
    a) dal sistema viario pubblico; 
    b)  da  vie  private  collegate  al  sistema   viario   pubblico,
liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza; 
    c)  da  un'area  recintata  comune  ad  altri  depositi  fiscali,
collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b),  considerata,
compresa la  recinzione,  come  facente  parte  di  ciascun  deposito
fiscale ma non destinata allo stoccaggio delle merci. 
  2. Nelle fabbriche di alcole gli apparecchi di distillazione  e  le
attrezzature per la denaturazione sono installati  su  aree  distinte
fra  loro,  in  locali  o  all'aperto,  secondo  modalita'  stabilite
dall'Agenzia.  Analogamente,  sono   distinte   le   aree   dove   si
custodiscono  le  materie  prime,  gli  alcoli  gia'   accertati   da
rettificare, i prodotti finiti accertati  e  quelli  denaturati.  Gli
apparecchi di distillazione  ed  i  loro  accessori,  i  serbatoi  di
stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili  e
verificabili  in  tutte  le  loro  parti   e   predisposti   per   il
suggellamento, se prescritto ai sensi dell'articolo 2,  comma  3;  le
relative tubazioni sono sempre visibili o,  comunque,  ispezionabili.
Le operazioni di rettifica di alcoli gia' accertati fiscalmente  sono
effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi  distinti  dalle
operazioni di distillazione. 
  3. I recipienti collettori di cui all'articolo  33,  comma  4,  del
testo unico sono situati in magazzini,  cosiddetti  di  accertamento,
aventi i requisiti dei magazzini di cui all'articolo 5, comma 5,  del
presente regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e  7,
del testo unico, l'Agenzia puo'  individuare  i  casi  in  cui  possa
omettersi l'installazione del misuratore dell'alcole etilico o  debba
essere prescritta l'installazione  di  misuratori  per  il  controllo
delle materie prime alcoliche o alcoligene nonche'  dei  semilavorati
avviati alla distillazione. 
  4. Per il controllo della produzione e  del  condizionamento  della
birra sono installati misuratori delle materie prime,  ad  esclusione
del  luppolo,  estratte  dai  silos  o  dagli  altri   magazzini   di
stoccaggio, del mosto  introdotto  nelle  cantine  di  fermentazione,
della  birra  introdotta  nei  reparti  di  condizionamento,  nonche'
contatori  per  la  determinazione  del   numero   degli   imballaggi
preconfezionati e delle confezioni, come  definiti  dall'articolo  9,
comma 1, anche  se  di  birra  analcolica  non  tassabile;  e'  anche
facolta'   dell'UTF   effettuare   il   suggellamento    di    linee,
apparecchiature,  locali   e   varchi   e   prescrivere,   ai   sensi
dell'articolo 2,  comma  2,  lettera  d),  l'esecuzione  delle  opere
ritenute necessarie. L'assetto  delle  linee  di  trasferimento  deve
essere tale da non consentire il passaggio delle materie  prime  alla
lavorazione senza essere  misurate  e  l'introduzione  del  mosto  in
cantina  e  della  birra  nel  reparto  d'imbottigliamento   se   non
attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori.  Per  le
fabbriche che hanno una produzione annuale non  superiore  ai  10.000
ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo  locale
di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale  e  le
modalita' per il controllo della produzione sono stabiliti  di  volta
in volta dall'Agenzia. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dei commi 4, 6  e  7  dell'art.  33  del
          testo unico, si vedano le note alle premesse.