Art. 4.
                   Rilascio della licenza fiscale
  1.  Effettuata,  con  esito  positivo,  la  verifica tecnica di cui
all'articolo   2   e   constatate   l'esecuzione  delle  prescrizioni
eventualmente  impartite  e  l'accettazione  della  cauzione da parte
della   direzione   compartimentale  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette, d'ora in avanti denominata "direzione compartimentale", se
prestata  a  mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in
numerario o in titoli di Stato o l'avvenuta concessione dell'esonero,
l'UTF  autorizza  l'istituzione  del  deposito  fiscale  rilasciando,
contestualmente  all'attribuzione  del codice d'accisa, la licenza di
cui  all'articolo  5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del
diritto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo
unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito
fiscale,  copia  della  licenza  viene  inviata  alla direzione della
competente  circoscrizione  doganale, unitamente a copia del processo
verbale  di  cui  all'articolo  2,  comma  4. Per l'esercizio, in uno
stesso  impianto,  salva  contraria  disposizione,  di piu' attivita'
previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del
testo  unico  e' rilasciata una sola licenza; del pari, e' rilasciata
una  sola  licenza  quando  l'attivita'  prevista  da una lettera del
suddetto  articolo 63, comma 2, comprende anche attivita' contemplate
in  un'altra  lettera.  Unitamente  alla  licenza, vengono restituiti
all'operatore  un esemplare dell'istanza di cui all'articolo 1, comma
1  ed  un esemplare del processo verbale di cui all'articolo 2, comma
4,  che sono custoditi presso l'impianto ed esibiti ad ogni richiesta
degli incaricati della vigilanza.
  2.  La  licenza di cui al comma 1 abilita all'esercizio per il solo
aspetto    fiscale;    resta    ferma   l'esclusiva   responsabilita'
dell'operatore  qualora  svolga  l'attivita' senza essere in possesso
delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
  3. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1,
l'UTF ne da' comunicazione alla direzione compartimentale.
  4.  Qualora,  in  un  impianto di produzione o di rettificazione di
alcole  etilico, cessi l'attivita' ovvero sia trascorso oltre un anno
dall'ultima   comunicazione   di   lavorazione  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad
accisa,  l'impianto  e'  considerato  come  magazzino di commerciante
all'ingrosso  ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al
nuovo regime.
  5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del
testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri
casi  di  cessazione  dall'esercizio  di  deposito fiscale i prodotti
giacenti,  se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici
giorni  dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo
nella  suddetta  data  e sugli stessi viene corrisposta l'accisa alle
scadenze  previste  dall'articolo  3,  comma  4  del  testo  unico  e
successive modifiche.
 
          Note all'art. 4:
              - Per il testo dell'art. 5, comma 2, del testo unico si
          vedano le note alle premesse.
              -  Il  testo dell'art. 63, comma 2, lettere a) e b) del
          testo unico e' il seguente:
              "2.  Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento
          di un diritto annuale nella seguente misura:
                a) depositi   fiscali   (fabbriche   ed  impianti  di
          lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500
          mila;
                b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e
          di  bevande  fermentate  diverse  dal  vino  e dalla birra,
          depositi): lire 200 mila".
              -  Il testo vigente degli articoli 1, comma 1, 2, comma
          4 e 5, comma 3 del testo unico e' il seguente:
              "1.  L'imposizione  indiretta  sulla  produzione  e sui
          consumi,   esclusa  quella  sui  tabacchi  lavorati  e  sui
          fiammiferi, e' disciplinata dalle disposizioni del presente
          testo unico.".
              "4.  E'  obbligato al pagamento dell'accisa il titolare
          del  deposito  fiscale  dal  quale  avviene l'immissione in
          consumo  e,  in solido, il soggetto che si sia reso garante
          di  tale  pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si
          verificano  i  presupposti per l'esigibilita' dell'imposta.
          Per   i   prodotti  di  importazione  il  soggetto  passivo
          dell'obbligazione  tributaria  e'  individuato in base alla
          normativa doganale.".
              "3. Il depositario e' obbligato:
                a) fatte   salve  le  disposizioni  stabilite  per  i
          singoli  prodotti,  a  prestare  cauzione  nella misura del
          dieci  per  cento  dell'imposta  che  grava sulla quantita'
          massima   di  prodotti  che  possono  essere  detenuti  nel
          deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio
          dei  serbatoi  utilizzabili.  In ogni caso, l'importo della
          cauzione    non   puo'   essere   inferiore   all'ammontare
          dell'imposta  che  mediamente  viene  pagata  alle previste
          scadenze.   In  presenza  di  cauzione  prestata  da  altri
          soggetti,  la  cauzione dovuta dal depositario si riduce di
          pari  ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione
          della  cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti
          pubblici  e  le  aziende municipalizzate. L'amministrazione
          finanziaria  ha  facolta' di esonerare dal predetto obbligo
          le  ditte  affidabili  e di notoria solvibilita'. L'esonero
          puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la
          cauzione  deve  essere prestata entro quindici giorni dalla
          notifica della revoca;
                b) a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite  per
          l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
                c) a  tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
          movimentati nel deposito fiscale;
                d) a  presentare  i  prodotti  ad ogni richiesta ed a
          sottoporsi a controlli o accertamenti.".
              - Il testo dell'art. 50, comma 4, del testo unico e' il
          seguente:
              "4.  L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
          la  revoca  della  licenza  di  cui all'art. 5, comma 2, e'
          considerata,   agli   effetti  sanzionatori,  tentativo  di
          sottrarre   al   pagamento   dell'imposta  il  quantitativo
          estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati".