Art. 2. Obiettivi 1. Il censimento generale della popolazione: a) fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione; b) determina la popolazione legale; c) fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente. 2. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il censimento degli edifici consente, altresi', la normalizzazione degli elenchi comunali degli edifici. 3. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce: a) informazioni sulle principali caratteristiche strutturali del sistema economico dell'industria e dei servizi; b) dati e informazioni per l'aggiornamento e il completamento degli archivi statistici delle imprese attive e delle istituzioni, costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Nota all'art. 2: - Il regolamento CEE n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 (in Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993 n. L196) reca norme sul coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese ulilizzati a fini statistici.