Art. 3. Campo di osservazione del censimento generale della popolazione 1. Il censimento generale della popolazione rileva, in ciascun Comune, la popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e la popolazione presente, nonche' le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e la mobilita' territoriale. 2. La popolazione residente censita e' considerata popolazione legale. 3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il censimento rileva, altresi', la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal decreto legislativo 1o agosto 1991, n. 253.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dispone la "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente". - Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, reca "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.". - Il testo vigente dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", e' il seguente: "Art. 18. - 1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermita' di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi. 2. La dichiarazione e' resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi ai fac-simile allegati al presente decreto legislativo. 3. Resa la dichiarazione, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, cosi' ritirato, e' trasmesso direttamente dal rilevatore alla pretura circondariale ovvero alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante. Il cancelliere che conserva il foglio A/l certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia. Il personale della pretura e' tenuto al segreto d'ufficio. La richiesta di esibizione del certificato o della predetta copia in casi diversi da quelli consentiti dalla legge costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge. 4. Il foglio A/2 e' collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, e' cosi' ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed e' dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullita', sottoscrizione o segno, ancorche' apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni. 5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante. 6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unita' di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione e' resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al pretore competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3. 7. Dopo il censimento, la dichiarazione e' resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno: a) dal compimento del quattordicesimo anno di eta'; b) dal riacquisto della capacita' da parte dell'interdetto per infermita' di mente; c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento. 8. La busta di cui al comma 7 e' consegnata dal dichiarante alla pretura circondariale o alla sezione distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza del dichiarante stesso ovvero al segretario comunale del comune di residenza il quale la trasmette entro cinque giorni al predetto ufficio giudiziario, consegnando al dichiarante attestazione dell'avvenuta trasmissione. Il foglio A/3 rimane al dichiarante. 9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma. 10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validita' sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge".