Art. 4.

                     Punzone di identificazione
  1.  Sulle  armi  di  cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o
dall'importatore,  dopo  la  verifica  di  conformita', uno specifico
punzone,  preventivamente  depositato  presso  il  Banco nazionale di
prova,   che   ne   certifica  l'energia  cinetica  entro  il  limite
consentito;  sulle  armi  con  separato  punzone e' apposto il numero
della  verifica  di  conformita'  attribuito  dal  Dipartimento della
pubblica sicurezza.
  2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro
che  importano  le  armi  per  ragioni  diverse dal commercio, devono
chiedere  l'apposizione  dello  specifico  punzone da parte del Banco
nazionale di prova.