Articolo 3
                      (Valutazione dei livelli)

   1.   I   criteri   per   determinare  l'ubicazione  dei  punti  di
campionamento  per  le  misurazioni  nei  siti fissi degli inquinanti
biossido  di  zolfo,  biossido  di  azoto, ossidi di azoto, materiale
particolato,  piombo,  benzene e monossido di carbonio sono stabiliti
nell'allegato VIII.
   2.  Il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni
nei  siti  fissi degli inquinanti di cui al comma 1, da installare in
ciascuna  zona  o  agglomerato  al  cui  interno  tale misurazione e'
obbligatoria  ed e' la sola fonte di dati, e' stabilito nell'allegato
IX.
   3.   Nelle   zone   e  negli  agglomerati  in  cui  l'informazione
proveniente dai punti di campionamento in siti fissi e' completata da
altre  fonti  di informazione, come inventari delle emissioni, metodi
indicativi  di  misurazione  e modellizzazione, il numero di punti di
campionamento  in siti fissi da installare, anche quando inferiore al
numero  minimo  di  cui  al  comma 2, e la risoluzione spaziale delle
altre  tecniche  devono,  in  ogni  caso, consentire di determinare i
livelli   degli   inquinanti   di   cui  al  comma  1,  nel  rispetto
dell'allegato VIII, sezione I, e dell'allegato X, sezione I.
   4.  Per  le zone e gli agglomerati per le quali la misurazione non
e'  obbligatoria  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4
agosto   1999,   n.  351,  e'  consentito  ricorrere  a  tecniche  di
modellizzazione o di stima obiettiva.
   5.  Nelle  more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4,
comma  3;  lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
possono  essere  utilizzate  tecniche  di  modellizzazione e di stima
obiettiva  validate  secondo  procedure  documentate o certificate da
agenzie,  organismi  o  altre istituzioni scientifiche riconosciute a
livello nazionale o internazionale.
   6.  Gli  obiettivi  per  la  qualita'  dei  dati da utilizzare nei
programmi  di  assicurazione di qualita' sono stabiliti nell'allegato
X, sezione I.
 
             Nota all'art. 3:
             - La  lettera  b)  comma  3,  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  4 agosto  1999, n. 351 e' riportato nelle note
          alle premesse.