Art 3.
(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
                      disposizioni comunitarie)
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in  via regolamentare o amministrativa ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
   2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti
legislativi  adottati  a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del Ministro della
giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti per materia. I
decreti  legislativi  si informeranno ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
   3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al  presente
articolo,  il  Governo  acquisisce  i  pareri  dei  competenti organi
parlamentari  che  devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione  degli  schemi.  Decorso inutilmente il termine predetto, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
 
             Note all'art. 3:
                 - La   legge   22 febbraio   1994,   n.  146,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993".
                 - La   legge   24 aprile   1998,   n.   128,   reca:
          "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
          appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee. (Legge
          comunitaria 1995-1997)".
                 - Per  l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi le note all'art. 1.