Art. 5
                          Obblighi generali

  1.  Prima  di  presentare una notifica ai sensi del Titolo II o del
Titolo  III,  il  notificante  effettua  una  valutazione del rischio
ambientale  a  norma  dell'allegato  II:  tenendo  conto dell'impatto
ambientale   in   funzione   del   tipo  di  organismo  introdotto  e
dell'ambiente  ospite. I potenziali effetti negativi, sia diretti che
indiretti  sulla  salute  umana,  animale  e  sull'ambiente, compresi
quelli  eventualmente provocati dal trasferimento di un gene dall'OGM
ad  altri  organismi,  sono  attentamente  valutati caso per caso. Le
informazioni  necessarie  all'esecuzione di tale valutazione figurano
nell'allegato  III.  Le  valutazioni  effettuate  sono  oggetto della
notifica  di  cui  agli  articoli  8,  11,  16 e 20. Ogniqualvolta il
notificante   e'  tenuto  a  trasmettere  informazioni  all'autorita'
competente  di  cui all'articolo 2, deve inviare la documentazione in
quadruplice  copia,  con  l'aggiunta  di una copia per ogni regione e
provincia  autonoma  interessata, relativamente alle notifiche di cui
al Titolo II del presente decreto.
  2.  L'autorita'  nazionale  competente, ricevuta la notifica di cui
agli articoli 8, 11, 16 e 20:
a) effettua  l'istruttoria  preliminare  verificando  la  conformita'
   formale  della  notifica alle disposizioni del presente decreto ed
   il  pagamento  delle tariffe di cui all'articolo 33 e richiedendo,
   se del caso, il completamento della documentazione al notificante;
b) dopo  l'istruttoria  preliminare trasmette copia della notifica ai
   Ministeri  della  salute  e  delle politiche agricole e forestali,
   all'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi
   tecnici,  di  seguito  denominata APAT, e, relativamente al Titolo
   II,  ad  ogni  regione  e  provincia  autonoma  interessata,  e la
   sottopone al parere della Commissione di cui all'articolo 6;
c) provvede  a  consultare  ed informare il pubblico, senza ulteriori
   oneri  a  carico del bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli
   12 e 26;
d) trasmette  ai  Ministeri  della salute, delle politiche agricole e
   forestali,  all'APAT  e  ad  ogni  regione  e  provincia  autonoma
   interessata,  copia della relazione conclusiva di cui all'articolo
   13 e la sottopone al parere della Commissione interministeriale di
   cui all'articolo 6;
e) provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e
   le  autorita'  competenti  degli altri Stati membri in conformita'
   alle disposizioni di cui all'articolo 14;
f) informa  il  notificante  di aver ricevuto la notifica di cui agli
   articoli   8   e   11   e,   successivamente,  invia  allo  stesso
   l'autorizzazione  o  la comunicazione di cui all'articolo 9, comma
   3;
g) informa  il  notificante  di aver ricevuto la notifica di cui agli
   articoli  16  e  20  e,  successivamente,  invia  allo  stesso  la
   relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20;
h) invia  alla Commissione europea la relazione di valutazione di cui
   alla lettera g);
i) rilascia l'autorizzazione scritta di cui agli articoli 9, 18 e 20;
l) provvede   in   merito   alla  riservatezza  dei  dati,  ai  sensi
   dell'articolo 27;
m) prescrive  i  requisiti  di  etichettatura e di imballaggio di cui
   all'articolo 24;
n) adotta,  per  quanto  di competenza, i provvedimenti di urgenza di
   cui all'articolo 25;
o) motiva  qualsiasi  richiesta  di  documentazione o di informazioni
   supplementari  che  si  renda necessaria ai fini delle valutazioni
   previste dal presente decreto.
  3.  L'autorita' nazionale competente, avvalendosi della Commissione
di cui all'articolo 6:
a) assicura  che  siano  adottate,  nel  rispetto  del  principio  di
   precauzione,  tutte  le  misure  atte  ad evitare effetti negativi
   sulla   salute  umana,  animale  e  sull'ambiente  che  potrebbero
   derivare  dall'emissione deliberata dall'immissione sul mercato di
   OGM;
b) verifica  che  le  valutazioni  di  cui  al  comma  1  siano state
   effettuate in conformita' a quanto previsto dal presente decreto e
   che le conclusioni siano conformi ai risultati ottenuti;
c) assicura  che  siano  adottate  misure  idonee  a  garantire,  nel
   rispetto  dell'allegato  IV,  la  tracciabilita'  in tutte le fasi
   dell'immissione  sul mercato di OGM autorizzati a norma del Titolo
   III;
d) al  momento  della  valutazione  dei  rischi  per la salute umana,
   animale  e per l'ambiente assicura che gli OGM che contengono geni
   che  esprimono  una  resistenza  agli  antibiotici  utilizzati per
   trattamenti   medici  o  veterinari  siano  presi  in  particolare
   considerazione,  fermo  restando  che  l'eliminazione graduale dei
   marcatori  di  resistenza agli antibiotici deve avvenire, entro il
   31  dicembre 2004, per gli OGM disciplinati al Titolo II, e, entro
   il 31 dicembre 2008, per gli OGM disciplinati al Titolo III;
e) valuta ed esprime un parere in merito alla relazione conclusiva di
   cui all'art. 13, informandone il notificante;
f) valuta   le   relazioni   concernenti   il   monitoraggio  di  cui
   all'articolo 22;
g) valuta  le  relazioni  di  valutazione e le informazioni trasmesse
   dalle  autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri  e dalla
   Commissione europea;
h) presenta eventuali osservazioni alla Commissione europea all'esito
   delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 2;
i) valuta tutte le nuove informazioni comunque acquisite in merito ai
   rischi di un OGM.
  4. L'autorita' nazionale competente adotta le misure necessarie per
porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente o
all'immissione  sul mercato di OGM che non siano stati autorizzati ai
sensi  del  presente decreto. Detta autorita', sentita la Commissione
di  cui  all'art.  6, stabilisce le misure necessarie per la messa in
sicurezza,  il ripristino e la bonifica dei siti interessati, nonche'
per  lo  smaltimento  dei  rifiuti e da' immediata comunicazione alla
Commissione  europea,  alle  autorita'  competenti  degli altri Stati
membri,  ai  Ministeri di cui all'articolo 2, alle regioni e province
autonome  e  al  pubblico  dei  provvedimenti  adottati  ai sensi del
presente comma.